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Sentenza

Sentenza n. 548/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 4052/2024 emessa, in data 15 ottobre 2024, dal Tribunale del Lavoro di Palermo, a conclusione del giudizio iscritto al R.G. n. 10716/2023, notificata in data 15.10.2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito, e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Palermo che riconosceva il diritto alla Carta Docente per specifici anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale del Lavoro di Palermo n. 4052/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 15 ottobre 2024. Il titolo giudiziale aveva riconosciuto il diritto di una ricorrente alla Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1.500,00, e dell'altro ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione, ordinando al Ministero l'emissione della Carta e l'accredito degli importi. L'amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. I ricorrenti hanno dedotto la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, comprovando il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'art. 114 c.p.a., in quanto la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e l'amministrazione non aveva provveduto entro il termine di legge decorrente dalla notificazione del titolo. Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il Ministero è stato ordinato a dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute, oltre agli interessi dovuti, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da esercitare entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l'incarico di commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; ha inoltre imposto al commissario il deposito degli atti tramite il Processo Amministrativo Telematico e ha evidenziato che i ritardi nell'esecuzione possono integrare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato mediante l'ordine all'amministrazione di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine decorrente dalla notificazione del titolo giudiziale costituisce, nella fattispecie, presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando l'incarico è conferito a un dirigente dell'amministrazione resistente, può essere applicata analogicamente anche alle condanne amministrative al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Individua la Carta Docente quale strumento destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, con importo annuo pari a euro 500,00.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della condanna dell'amministrazione soccombente alle spese del giudizio.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente un titolo giudiziale passato in giudicato, quando sia provata la notificazione del titolo e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento spontaneo.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione resistente, con facoltà di delega nei limiti stabiliti dal provvedimento giudiziale.
  • L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta sia individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, l'incarico può essere svolto senza compenso ulteriore, in quanto riconducibile all'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle contemplate dalla legge n. 89/2001.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti del procedimento di ottemperanza esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la procedura prevista per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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