Cassazione Penale, Sentenza n. 25223/2022 del 01/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da Maria Menke Ute avverso il sequestro preventivo disposto il 22/06/2017 sui suoi beni immobili (presunta fittizia intestazione collegata a vicenda di truffa riguardante il coniuge). Le censure erano: 1) errata qualificazione delle questioni come attinenti alla mera esecuzione del sequestro, ricondotte all'incidente di esecuzione (violazione artt. 321, 322, 324 c.p.p.); 2) ritenuta tardività dell'impugnazione nonostante la mancata notifica del provvedimento e l'assenza di deposito degli atti esecutivi, con conseguente contestazione della valutazione sulla conoscenza del sequestro
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate entrambe le censure. Ha affermato che il terzo che rivendica l'esclusiva titolarità o disponibilità di beni formalmente intestati a terzi è legittimato a proporre istanza di riesame (art. 322 c.p.p.), poiché la disponibilità è un presupposto di legittimità della misura e non una questione meramente esecutiva. Quanto alla tempestività, la Corte ha ricordato che il termine per proporre il riesame decorre dall'esecuzione o dall'effettiva conoscenza del sequestro; in mancanza di prova della conoscenza legale il giudice deve accertare, con le risultanze processuali, la data in cui la conoscenza si è verificata. Il Tribunale di L'Aquila non ha dimostrato che la ricorrente avesse effettiva conoscenza del sequestro sugli immobili (né poteva desumersi tale conoscenza dalle istanze di dissequestro relative ad altri beni o dalla mera possibilità di consultare il fascicolo). Pertanto la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di L'Aquila - sezione per le misure cautelari reali - per nuovo esame nel merito
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
Richiamato in relazione alla corretta qualificazione delle impugnazioni e alla materia del riesame; la Corte rileva un'applicazione errata da parte del Tribunale se ha ricondotto questioni di legittimità della misura all'esecuzione
art. 322 c.p.p.
Fondamentale: legittima l'istanza di riesame da parte del terzo che rivendica la titolarità o la disponibilità esclusiva di beni formalmente intestati a terzi; la disponibilità è presupposto di legittimità della misura e rientra nel sindacato del riesame
art. 324 c.p.p. (commi 1 e 2)
Stabilisce che il termine per proporre il riesame decorre dall'esecuzione del sequestro o dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro; la Corte sottolinea che, in assenza di notifica, il giudice deve accertare concretamente la data di effettiva conoscenza
art. 322-bis, comma 2 c.p.p. (rinvio all'art. 310 c.p.p.)
Citato rispetto alla presenza in cancelleria degli atti per la consultazione; la Corte osserva che la mera possibilità teorica di consultare gli atti non può sostituire l'accertamento concreto della loro effettiva presenza e della effettiva conoscenza da parte dell'interessato
art. 310 c.p.p.
Richiamato per il meccanismo di deposito/consultazione degli atti in cancelleria; la Corte ribadisce che la norma non autorizza automatismi nel ritenere che l'interessato abbia avuto conoscenza effettiva senza prova
art. 415 c.p.p.
Richiamato in relazione alla notificazione dell'avviso di conclusione indagini e alla possibilità di consultare il fascicolo; la Corte ritiene che la notificazione di altri atti non prova di per sé la conoscenza dell'esecuzione del sequestro sui beni immobili
D.L. n.137/2020 art. 23, co.8
Riferimento procedurale alle conclusioni scritte presentate in Cassazione ai sensi della norma; no incidenza sul merito, è contestualizzativo
Giurisprudenza (es. S.U. 48126/2017; sent. Sez. 3 n.38512/2016, n.15833/2017, n.3108/1995)
La Corte richiama precedenti secondo cui il terzo può chiedere il riesame e secondo cui il giudice deve accertare la concreta data di conoscenza in mancanza di prova di notifica; tali precedenti sono stati utilizzati per confutare l'orientamento del Tribunale
Massime di principio
- Un terzo che contesta il sequestro su beni formalmente intestati a terzi può proporre istanza di riesame (art. 322 c.p.p.); la questione della titolarità/disponibilità è di legittimità della misura e non solo di sua esecuzione
- Il termine per proporre il riesame decorre dall'esecuzione del sequestro o dalla data in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza dell'avvenuto sequestro (art. 324 c.p.p.)
- In assenza di notifica o di prova della conoscenza legale, il giudice che dichiara tardiva un'impugnazione ha l'onere di accertare, con le risultanze processuali, la data effettiva in cui la conoscenza si è verificata; non è ammesso presumere la conoscenza senza verifica
- La presentazione di istanze di dissequestro relative a beni diversi o la mera possibilità di consultare il fascicolo non sono sufficienti, di per sé, a dimostrare la conoscenza dell'esecuzione del sequestro su altri beni: il nesso deve essere provato concretamente
- Se il provvedimento di sequestro non indica specificamente i beni immobili, non si può assumere automaticamente che il terzo fosse a conoscenza dell'avvenuto vincolo su quegli immobili
- Quando il giudice non verifica la presenza negli atti degli esecutivi o non accerta la data di conoscenza, l'impugnazione non dovrebbe essere dichiarata inammissibile per tardività ma va esaminata nel merito dopo eventuale integrazione probatoria
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