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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27984/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

La vicenda riguarda un pubblico ufficiale addetto all'ufficio carte d'identità di un Comune, al quale si contesta di avere ricevuto denaro per trattare con priorità pratiche di rilascio di carte d'identità elettroniche in favore di cittadini brasiliani già riconosciuti italiani iure sanguinis, in concorso con altro soggetto. Il G.I.P. aveva inizialmente negato la misura custodiale; il Tribunale di Palermo, in sede di appello del pubblico ministero ex art. 310 c.p.p., ha invece applicato gli arresti domiciliari con divieti accessori. L'indagato ricorre in cassazione deducendo: 1) difetto di motivazione concreta e attuale sul pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché i fatti sarebbero risalenti (ottobre-dicembre 2023), non vi sarebbero episodi successivi o elementi sopravvenuti, e il trasferimento ad altro settore del Comune ridurrebbe il rischio; 2) violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza ex art. 275 c.p.p., perché il Tribunale avrebbe applicato la misura più afflittiva senza spiegare perché non fosse sufficiente una misura interdittiva, neppure combinata con altre misure meno invasive della libertà personale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi: quanto al pericolo di reiterazione, ha censurato la motivazione del Tribunale perché ancorata in modo generico alla sola permanenza del ricorrente in servizio presso lo stesso ente, senza una verifica concreta e attuale delle mansioni effettivamente svolte nella nuova collocazione e senza indicare in che modo, quando e con quali mezzi la condotta illecita potrebbe ripetersi; quanto alla proporzionalità, ha rilevato che il giudice cautelare avrebbe dovuto prima verificare l'adeguatezza della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, proprio perché il rischio cautelare era collegato all'abuso della qualità pubblica. Ne è derivato l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    disciplina l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del G.I.P.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale e va motivato sulla base di elementi fattuali specifici e attuali

  • art. 275 c.p.p.

    impone il controllo di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, secondo il criterio della minor compressione possibile della libertà personale

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    individua il giudice competente per il rinvio dopo l'annullamento dell'ordinanza cautelare

  • art. 81 cpv c.p.

    richiamato nel capo di imputazione provvisoria quale disciplina del reato continuato

  • art. 110 c.p.

    richiamato nel capo di imputazione provvisoria quale norma sul concorso di persone

  • art. 318 c.p.

    richiamato nel capo di imputazione provvisoria quale fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione

  • art. 321 c.p.

    richiamato nel capo di imputazione provvisoria quale norma estensiva della punibilità del corruttore

Massime di principio

  • In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione dei reati contro la pubblica amministrazione non può essere desunto in modo apodittico dalla sola permanenza dell'indagato nello stesso ente o da un mutamento di ufficio; occorre una motivazione specifica sulle concrete mansioni attuali e sulla reale possibilità di riproporre, nella nuova collocazione, le medesime dinamiche illecite.
  • L'accertamento dell'attualità e concretezza del pericolo ex art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. richiede una prognosi fondata su una valutazione complessiva dei fatti contestati e delle condizioni attuali dell'indagato, senza che sia necessario individuare occasioni prossime e facilitanti, ma con l'obbligo di spiegare il nesso tra situazione presente e rischio futuro.
  • Quando il rischio cautelare è collegato all'abuso della qualità o dei poteri pubblici, il giudice deve verificare in via prioritaria l'adeguatezza della misura interdittiva specificamente diretta a neutralizzare quel rischio; la custodia domiciliare può essere disposta solo se la misura meno afflittiva risulti in concreto inidonea.
  • Il principio di proporzionalità opera per tutta la durata della misura cautelare e impone di preferire la soluzione meno compressiva della libertà personale, a fronte delle esigenze cautelari effettivamente residuanti nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariCorruzioneImpugnazioni
RamiMisure cautelariReati contro la PAProcesso penale
SottomaterieCorruzione propria

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