Cassazione Civile, Ordinanza n. 28230/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La vicenda nasce dall’insinuazione al passivo di un credito per euro 772.738,95 in una procedura di amministrazione straordinaria, con ammissione in chirografo ma senza riconoscimento della prededuzione. La creditrice proponeva opposizione allo stato passivo sostenendo di avere diritto alla natura prededucibile del credito, in quanto integrerebbe i requisiti soggettivi di piccola e media impresa previsti per l’accesso alla disciplina invocata. Il tribunale respingeva l’opposizione ritenendo non provata la qualità di PMI, anche perché la società era partecipata al 30% da una fiduciaria e, secondo il giudice di merito, la verifica delle soglie dimensionali doveva essere compiuta tenendo conto del fiduciante e non della fiduciaria; inoltre considerava tardiva la documentazione integrativa prodotta nel corso del giudizio. Con il ricorso per cassazione la creditrice deduceva due motivi: (1) violazione di norme del procedimento di verifica dello stato passivo e del rito dell’opposizione, lamentando che il tribunale avesse erroneamente escluso la rilevanza della documentazione integrativa, benché la procedura avesse reiterato in opposizione l’eccezione sulla mancanza dei requisiti soggettivi; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il tribunale acquisito il fascicolo della fase di verifica, dal quale – secondo la ricorrente – sarebbe emerso che l’eccezione era stata in realtà superata o non riproposta dal commissario straordinario, rendendo nuova l’eccezione sollevata in opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la contestazione sulla mancanza dei requisiti di PMI non era nuova, ma già formulata nella fase di verifica; la ricorrente, quindi, non aveva spiegato validamente la tardività della produzione documentale, che non poteva essere giustificata dal solo fatto che l’eccezione fosse stata riproposta in opposizione. Ha inoltre escluso l’applicabilità del principio secondo cui, se il curatore introduce in opposizione eccezioni nuove, deve essere garantito all’opponente un termine per difendersi e produrre prova, poiché nel caso concreto non vi era una vera eccezione nuova. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il preteso fatto omesso non era un fatto storico-naturalistico, ma il contenuto delle difese svolte dalla procedura in sede di verifica, ossia una deduzione difensiva non sindacabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell’intimata; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge; il primo motivo è stato esaminato sotto questo profilo ma respinto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non le argomentazioni difensive o l’insieme dei materiali di causa.
art. 93 l. fall.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla verifica e ammissione del credito.
art. 98 l. fall.
richiamato dalla ricorrente nel quadro dell’opposizione allo stato passivo e delle relative preclusioni.
art. 99, comma 2, n. 4, l. fall.
le produzioni documentali effettuate oltre i termini decadenziali dell’opposizione non sono ammissibili se non giustificate da una valida ragione della tardività.
art. 345 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare la disciplina delle preclusioni probatorie.
art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003
norma invocata per i presupposti soggettivi della prededuzione/qualità di PMI nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria.
art. 2, comma 1, d.m. 18.04.2005
richiamato per le soglie finanziarie e occupazionali da verificare in relazione al gruppo consolidato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma di modifica richiamata in relazione al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la produzione documentale tardiva non è giustificata dalla mera reiterazione dell’eccezione già formulata nella fase di verifica: occorre dimostrare una valida ragione della tardività e la reale novità dell’eccezione, non una semplice specificazione del suo contenuto.
- Il principio che impone di consentire all’opponente una nuova produzione probatoria opera soltanto quando il curatore o la procedura introducano in opposizione eccezioni effettivamente nuove rispetto alla verifica del passivo.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto fatti storici precisi e decisivi; non può essere utilizzato per censurare il mancato esame delle difese, delle argomentazioni o dell’insieme del materiale processuale.
- In tema di opposizione allo stato passivo, l’onere di provare i fatti costitutivi del credito e dei presupposti del trattamento richiesto grava sulla parte opponente, che deve rispettare le preclusioni probatorie del rito.
- La qualifica soggettiva invocata per ottenere un trattamento di favore nella procedura concorsuale deve essere dimostrata con documentazione tempestivamente prodotta e coerente con i criteri normativi di riferimento.
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