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Ordinanza

Ordinanza n. 569/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con il ricorso introduttivo: - del provvedimento di non ammissione della ricorrente, quale candidata esterna, all'Esame di Stato 2025, a seguito dell'espletamento degli esami preliminari, comunicato in data 26 maggio 2025 dall'IIS -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi inclusi, ove esistenti e non conosciuti, i verbali del Consiglio di Classe relativi alla valutazione della ricorrente, le griglie di valutazione eventualmente adottate e non comunicate, nonché, ogni atto interno che abbia condotto alla determinazione reiettiva; - del silenzio serbato dall'Amministrazione scolastica sulla richiesta di riesame in autotutela, formalizzata con istanza urgente del 27/05/2025; - di ogni ulteriore provvedimento precedente o successivo che abbia determinato e/o rafforzato la produzione dell'atto lesivo oggetto di gravame. Con i motivi aggiunti dell’11\11\2025: del provvedimento comunicato in data 16 settembre 2025, con cui la Commissione d'esame n. -OMISSIS-, all'esito delle prove suppletive sostenute presso il Liceo Scientifico -OMISSIS-, ha deliberato nei confronti della ricorrente l'esito di "Non diplomato", nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi, i verbali della Commissione d'esame, le griglie di valutazione della seconda prova scritta e del colloquio orale, l'attribuzione dei crediti scolastici.

Giustizia amministrativa202502076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione all'Esame di Stato 2025 e successivo giudizio di "Non diplomato" all'esito delle prove suppletive

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione all'Esame di Stato in qualità di candidata esterna, adottato dall'istituto scolastico dopo l'esame preliminare di idoneità, deducendo che l'amministrazione scolastica, pur avendo accettato le mappe concettuali prodotte, non avrebbe predisposto un piano didattico personalizzato né adottato misure compensative, dispensative o comunque individualizzate, soprattutto per la prova orale. Secondo la ricorrente, tali omissioni avrebbero aggravato le sue fragilità emotive, determinando episodi di panico e un attacco d'asma durante l'esame preliminare, con incidenza sulla valutazione e sul giudizio negativo. È stato inoltre impugnato il silenzio sull'istanza di riesame in autotutela. In esecuzione della tutela cautelare, la ricorrente è stata ammessa con riserva e l'USR ha successivamente riassegnato la candidata a una diversa commissione, ritenendo necessario collocarla in un contesto favorevole alla partecipazione e idoneo a far emergere la preparazione. Dopo lo svolgimento delle prove suppletive, la ricorrente ha conseguito 14/20 nella prima prova scritta, 13/20 nella seconda prova scritta e 4/20 nel colloquio orale, con esito finale di "Non diplomato". Con motivi aggiunti ha censurato tale esito per difetto di motivazione, falsità dei presupposti e illogicità, sostenendo che la commissione avrebbe erroneamente richiamato un PDP predisposto dall'istituto originario e avrebbe espresso una valutazione illogica e arbitraria.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso né dei motivi aggiunti. Ritenendo necessari chiarimenti documentati sulla ricostruzione dei fatti, ha disposto un'istruttoria relativa alle modalità di svolgimento delle prove sostenute dalla ricorrente, con specifico riguardo alle misure compensative e dispensative adottate durante la prova orale e alle concrete modalità di svolgimento del colloquio. Ha ordinato all'USR - Ambito territoriale di Milano di predisporre e depositare, tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, una relazione e la documentazione utile entro 40 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se antecedente. La trattazione del merito è stata fissata al 12 maggio 2026; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni richiamate quale base per la richiesta e l'acquisizione di chiarimenti e documenti istruttori.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute, con conseguente oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto.

Massime di principio

  • Quando la decisione dipende dalla verifica delle concrete modalità di svolgimento di una prova e dell'adozione di misure compensative o dispensative in favore di un candidato con bisogni educativi speciali, il giudice può disporre un'istruttoria per acquisire dall'amministrazione una relazione documentata e gli atti relativi alla prova.
  • Nel contenzioso concernente la valutazione scolastica di un candidato con esigenze individuali documentate, l'accertamento giudiziale deve comprendere, ove rilevante, non solo l'esito numerico della prova, ma anche le modalità concrete del colloquio e le misure adottate per consentire una valutazione effettiva della preparazione.
  • La presenza di un provvedimento amministrativo successivo che riassegni il candidato a una diversa commissione e consenta lo svolgimento di prove suppletive non rende di per sé superflua la verifica delle modalità con cui le prove sono state concretamente svolte, quando tali modalità siano oggetto delle censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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