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Sentenza

Sentenza del 07/07/2015 n. 3022 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO DELL'UFFICIO - MOTIVAZIONE - Motivi di appello difformi dai motivi dell'accertamento - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta illegittima nella parte in cui si fondava su motivi nuovi o diversi rispetto a quelli contenuti nell'avviso di accertamento. La motivazione dell'atto impositivo delimita l'oggetto della controversia e garantisce al contribuente il diritto di difesa; pertanto, l'Ufficio non può modificare in giudizio le ragioni dell'accertamento, né introdurre in appello pretese o norme non invocate nella fase impositiva.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha proposto in appello motivi e argomentazioni diversi da quelli indicati nell'avviso di accertamento, tentando di fondare la pretesa tributaria su ragioni o norme non precedentemente esplicitate nella fase dell'imposizione. La questione riguarda i limiti entro i quali l'Amministrazione può modificare o integrare la motivazione dell'atto impositivo durante il contenzioso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'Amministrazione finanziaria deve mantenere, anche in giudizio e in appello, le medesime ragioni poste a fondamento dell'atto impositivo.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento ha una funzione delimitativa: definisce l'oggetto della pretesa e consente al contribuente di predisporre una difesa consapevole.
  • Non è consentito introdurre in corso di causa motivi, fatti costitutivi o norme nuove che modifichino sostanzialmente il fondamento dell'accertamento; tali elementi possono determinare l'inammissibilità o l'illegittimità della pretesa.
  • L'Ufficio può sviluppare o precisare le argomentazioni già contenute nell'atto, ma non sostituire la motivazione originaria con una diversa causa giustificativa.
  • Quando l'Amministrazione fonda l'appello su ragioni estranee all'avviso di accertamento, il contribuente può contestare la novità dei motivi e la violazione del diritto di difesa.

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