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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21934/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che dichiarava l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, l. 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento a una condanna per reati ricompresi nell'elenco dell'art. 4‑bis Ord. pen. Il ricorrente deduceva erronea applicazione della legge e vizio di motivazione poiché, a suo avviso, il Presidente avrebbe dovuto verificare l'ipotesi prevista dal comma 1‑bis dell'art. 4‑bis (mancanza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata) e svolgere l'udienza camerale ex art. 666, comma 3, c.p.p., consentendo il contraddittorio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: l'art. 47‑ter Ord. pen., norma speciale sulla detenzione domiciliare, richiama l'art. 4‑bis Ord. pen. in termini tali da escludere la concessione della detenzione domiciliare per i reati ivi elencati senza recepire le distinzioni interne ("fasce") previste nell'art. 4‑bis. Di conseguenza l'assenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata non incide sulla possibilità di ottenere la detenzione domiciliare; tale circostanza rileva solo ai fini di altre misure alternative disciplinate dall'art. 4‑bis. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47‑ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Norma speciale sulla detenzione domiciliare: il richiamo all'art. 4‑bis impedisce la concessione della detenzione domiciliare per i reati ivi elencati indipendentemente dalle distinzioni interne all'art. 4‑bis

  • art. 4‑bis Ord. pen.

    Elenco di reati che ostano alla concessione di misure alternative in generale; le distinzioni e il comma 1‑bis (mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata) rilevano per altre misure alternative ma non per la detenzione domiciliare disciplinata dall'art. 47‑ter

  • art. 4‑bis, comma 1‑bis, Ord. pen.

    Prevede l'eccezione alla ostatività delle misure alternative quando mancano collegamenti con la criminalità organizzata; la Corte ha ritenuto che questa eccezione non si estenda alla detenzione domiciliare per effetto della specialità dell'art. 47‑ter

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'udienza camerale: il giudice non è obbligato a tenere l'udienza in contraddittorio se la richiesta è inammissibile de plano per un chiaro ostativo normativo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto

  • Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019 (Buscia)

    Precedente che conferma l'interpretazione secondo cui il rinvio dall'art. 47‑ter all'art. 4‑bis esclude le distinzioni interne dell'art. 4‑bis ai fini della detenzione domiciliare

Massime di principio

  • Se la condanna riguarda un reato elencato nell'art. 4‑bis Ord. pen., la richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47‑ter è ostativa e normalmente inammissibile, anche se il condannato non ha collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
  • La disposizione speciale (art. 47‑ter) non recepisce le "fasce" o le eccezioni interne dell'art. 4‑bis; quindi le attenuazioni previste dal comma 1‑bis di art. 4‑bis si applicano solo ad altre misure alternative, non alla detenzione domiciliare regolata dall'art. 47‑ter.
  • Quando la richiesta è manifestamente inammissibile per un ostativo normativo chiaro, il giudice può dichiararla inammissibile de plano senza svolgere l'udienza camerale in contraddittorio.
  • In situazioni analoghe difesa dovrebbe valutare alternative diverse dalla detenzione domiciliare (es. altre misure alternative previste dall'art. 4‑bis) o impugnare la decisione con argomenti differenti, tenendo presente il rischio di soccombenza e l'obbligo di rifondere le spese processuali.

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