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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22406/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto avverso la sentenza della corte di appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità ex art. 648 c.p., sostenendo che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere provato il suo concorso nel reato presupposto e, quindi, nell'escludere la configurabilità della ricettazione. La Corte dichiara il motivo non specifico, perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già svolte in appello e già disattese. Con il secondo motivo il ricorrente introduce una questione che non risulta essere stata dedotta nei motivi di appello; la Corte la reputa quindi non proponibile per la prima volta in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. La doglianza riguarda inoltre la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., che la Corte ritiene non deducibile per la prima volta in sede di legittimità se l'istituto era già vigente al momento della decisione impugnata e in assenza di una specifica richiesta al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione è ritenuta configurabile anche quando non emerga la prova che l'imputato non abbia concorso nel reato presupposto; non è richiesta la prova positiva dell'estraneità al reato presupposto, essendo sufficiente che non risulti provato il contrario.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    In cassazione non possono essere dedotte questioni non previamente proposte con l'appello, pena l'inammissibilità del motivo.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se la questione non è stata devoluta al giudice di merito e l'istituto era già vigente al momento della sentenza impugnata.

  • art. 648 c.p.

    "ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario"

    Il giudice può affermare la ricettazione senza dover accertare in positivo l'assenza di concorso nel reato presupposto, purché non vi sia prova del contrario.

Massime di principio

  • Nel delitto di ricettazione, l'accertamento della responsabilità non richiede la prova positiva che l'imputato sia estraneo al reato presupposto; è sufficiente che non emerga la prova contraria.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e non possono risolversi nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito.
  • Le questioni non dedotte nei motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, quando la loro proposizione sia preclusa dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto deve essere tempestivamente devoluta al giudice di merito; se non è stata richiesta e l'istituto era già vigente, non può essere invocata per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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