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Sentenza

Sentenza n. 3394/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 87 del 2024: - della Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 27 del 6 novembre 2023, pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente d’Ambito ATO Rifiuti Benevento in data 8 novembre 2023, ed avente ad oggetto “Legge regionale Campania n. 14/2016, art. 29, comma 1, lett. b) e art 26 bis, commi 1 e 2 – scelta della forma di gestione dei servizi e delle dotazioni essenziali per la loro gestione”; - di ogni e qualsiasi atto presupposto, connesso e/o conseguente o comunque lesivo dei diritti delle società ricorrenti, ivi incluso il preliminare del Piano d’Ambito – non definitivo – e la Determinazione del Direttore Generale n. 102 del 18 dicembre 2023, avente ad oggetto l’approvazione dello schema di documento unico di programmazione (DUP) – Piano Triennale delle Attività 2024/2026, per quanto di interesse e nella parte in cui dovessero rilevare ai fini del presente ricorso; quanto al ricorso n. 95 del 2024: per l'annullamento - della Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 27 del 6 novembre 2023, pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente d’Ambito ATO Rifiuti Benevento in data 8 novembre 2023, ed avente ad oggetto “Legge regionale Campania n. 14/2016, art. 29, comma 1, lett. b) e art 26 bis, commi 1 e 2 – scelta della forma di gestione dei servizi e delle dotazioni essenziali per la loro gestione”; - di ogni e qualsiasi atto presupposto, connesso e/o conseguente o comunque lesivo dei diritti delle società ricorrenti, ivi incluso il preliminare del Piano d’Ambito – non definitivo – e la Determinazione del Direttore Generale n. 102 del 18 dicembre 2023, avente ad oggetto l’approvazione dello schema di documento unico di programmazione (DUP) – Piano Triennale delle Attività 2024/2026, per quanto di interesse e nella parte in cui dovessero rilevare ai fini del presente ricorso.

Giustizia amministrativa202400087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 27 del 6 novembre 2023 sulla scelta della gestione pubblica, tramite società in house di nuova costituzione, dei servizi e delle dotazioni del ciclo integrato dei rifiuti urbani

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente d'ambito)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, con due ricorsi riuniti, la deliberazione con cui l’Ente d’Ambito ha confermato la scelta di affidare a una società pubblica provinciale, a totale capitale pubblico, la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, rispettivamente con riguardo ai servizi di raccolta e alla gestione dell’impiantistica esistente. Hanno dedotto, con censure sovrapponibili, anzitutto l’insufficienza della motivazione della scelta di ricorrere all’in house providing e, inoltre, la violazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione, previsto dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022. L’Ente resistente ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione della precedente deliberazione n. 8/2023 e della successiva deliberazione n. 3/2025. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile carenza di lesività immediata della deliberazione impugnata.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi per connessione, poiché rivolti contro la medesima deliberazione e fondati su censure identiche, sebbene riferite ai servizi di raccolta e all’impiantistica. Ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di interesse, rilevando che la deliberazione n. 27/2023 non produceva un effetto lesivo immediato nei confronti delle imprese. La scelta organizzativa contestata era infatti inserita in un procedimento ancora preliminare e prevedeva un periodo transitorio pluriennale, indicato in dieci anni, durante il quale gli affidamenti a terzi sarebbero stati effettuati mediante procedure ad evidenza pubblica. La deliberazione prevedeva inoltre la suddivisione del territorio in sei sub-distretti, l’approvazione dei relativi piani industriali e l’indizione di gare ai sensi del d.lgs. n. 36/2023; spettava poi alla costituenda società pubblica stabilire quali servizi gestire direttamente e quali affidare mediante gara. Pertanto, il pregiudizio prospettato, consistente nella futura estromissione dal mercato, era attuale né concreto, ma ipotetico e riferito ad assetti organizzativi futuri. Il TAR non ha esaminato nel merito le censure sulla motivazione della scelta in house e sulla separazione tra indirizzo, controllo e gestione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di segnalarla alle parti; nel caso concreto è stato segnalato il possibile difetto di lesività immediata degli atti impugnati.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 201/2022

    È stato invocato dalle ricorrenti quale fonte del principio di separazione tra attività di indirizzo e controllo e attività di gestione; il TAR non ha esaminato nel merito la relativa censura, avendo definito i giudizi in rito.

  • d.lgs. n. 36/2023

    È stato richiamato in relazione alle procedure ad evidenza pubblica previste per gli affidamenti transitori dei servizi; tale previsione ha contribuito a escludere la lesività immediata della scelta organizzativa contestata.

Massime di principio

  • Una deliberazione amministrativa di programmazione o di scelta della forma di gestione è impugnabile solo se determina una lesione concreta, attuale e immediata della posizione del ricorrente; non è sufficiente il pregiudizio ipotetico derivante da futuri assetti organizzativi o da successive decisioni attuative.
  • La scelta preliminare di ricorrere a una gestione pubblica o in house non determina di per sé l’immediata estromissione dal mercato degli operatori economici quando l’atto preveda, per un periodo transitorio, affidamenti a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica.
  • La previsione di successive gare per l’affidamento dei servizi, nelle more dell’approvazione del piano d’ambito e dell’attivazione della società pubblica, esclude l’attualità dell’interesse a impugnare la deliberazione organizzativa preliminare, salva la possibilità di contestare gli atti successivi concretamente lesivi.
  • Quando l’atto impugnato ha natura preliminare e non produce effetti giuridici immediati, l’interesse al ricorso difetta anche se il ricorrente prospetta una futura perdita della propria quota di mercato.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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