Ordinanza n. 105/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Questura di Brescia ha respinto l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in un permesso ordinario per lavoro. Il diniego era motivato dall'assenza dei requisiti ritenuti necessari, in particolare del parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla permanenza triennale in Italia e al compimento di un progetto di integrazione sociale per almeno due anni, nonché dal deferimento del ricorrente all'autorità giudiziaria per il reato di furto in concorso. Il provvedimento era stato adottato il 31 ottobre 2025 e notificato il 30 novembre 2025. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego, anche in ragione della mancata considerazione del parere favorevole del Ministero del Lavoro, pervenuto alla Questura il 4 novembre 2025, anteriormente alla notifica del rigetto, e dell'insufficienza del mero deferimento penale a fondare il diniego del titolo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti sufficienti profili di fondatezza della domanda cautelare. Quanto al requisito amministrativo, ha osservato che il parere favorevole del Ministero del Lavoro del 4 novembre 2025, attestante il positivo compimento del percorso di inserimento sociale, era pervenuto alla Questura prima della notifica del provvedimento di rigetto e doveva ragionevolmente essere considerato nella decisione sull'istanza di conversione. Quanto al profilo penale, il Collegio ha ritenuto che il mero deferimento per il reato di furto semplice non costituisse motivo sufficiente per negare il permesso annuale previsto dall'art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. 286/1998, in assenza di una concreta valutazione della pericolosità sociale. Ha inoltre rilevato che neppure una condanna per tale reato avrebbe efficacia automaticamente ostativa al rilascio del titolo. L'istanza cautelare è stata quindi accolta ai fini del riesame: la Questura è stata ordinata di riesaminare la posizione del ricorrente tenendo conto del parere favorevole del 4 novembre 2025 e di depositare il nuovo provvedimento, eventualmente corredato da relazione illustrativa, entro il 15 maggio 2026. La prosecuzione della trattazione cautelare è stata fissata al 27 maggio 2026. Non è stata disposta direttamente la conversione del permesso né pronunciato l'annullamento definitivo del diniego.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; l'accoglimento è stato disposto mediante ordine di riesame.
art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
La disposizione costituisce la base normativa del permesso di soggiorno annuale oggetto della richiesta di conversione. Il mero deferimento per furto non è stato ritenuto sufficiente, in assenza di una concreta valutazione di pericolosità sociale, a negare il titolo.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Il giudice ha richiamato la disposizione per escludere l'automatica valenza ostativa della condanna per il reato considerato.
artt. 110 e 624 c.p.
Le norme individuano il reato di furto in concorso contestato al ricorrente; il relativo deferimento non è stato ritenuto, da solo, sufficiente a giustificare il diniego.
art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p.
La disposizione è stata richiamata per evidenziare che neppure una condanna per il reato di furto semplice avrebbe efficacia automaticamente ostativa al rilascio del titolo.
Massime di principio
- Nel procedimento di conversione di un permesso di soggiorno per minore età, l'amministrazione deve considerare il parere favorevole del Ministero competente quando esso sia pervenuto all'ufficio procedente prima della notifica del provvedimento di diniego, anche se successivo alla sua adozione.
- Il mero deferimento di uno straniero all'autorità giudiziaria per il reato di furto semplice non è, di per sé, sufficiente a negare il permesso di soggiorno annuale previsto dall'art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. 286/1998, se manca una concreta valutazione della sua pericolosità sociale.
- La condanna per il reato di furto semplice non determina automaticamente il diniego del permesso di soggiorno annuale; l'amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e attuale della posizione dello straniero.
- In sede cautelare, quando emergano profili di fondatezza derivanti dalla mancata considerazione di elementi decisivi e dalla carenza di una concreta valutazione della pericolosità sociale, il giudice amministrativo può accogliere la domanda ai soli fini del riesame, senza sostituirsi all'amministrazione nell'adozione del provvedimento finale.
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