Cassazione Penale, Ordinanza n. 33329/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo era generico e non conteneva una reale critica alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., la mancanza o l'illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità, lamentando in particolare che la Corte territoriale non avrebbe dovuto escludere una declaratoria di immediata evidenza ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era formulata in modo del tutto generico e meramente evocativo del vizio denunciato, senza una precisa contestazione delle argomentazioni della decisione impugnata né la puntuale indicazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato come base della contestazione di tentato furto; la sentenza impugnata aveva ritenuto integrata la fattispecie tentata.
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto, richiamata insieme all'art. 625 c.p. per la contestazione originaria.
art. 625 n. 2 c.p.
Aggravante del furto richiamata nella contestazione e nella condanna confermata nei gradi di merito.
art. 606, lett. e) c.p.p.
La censura di legittimità è stata formalmente incardinata sul vizio di motivazione, ma ritenuta generica e quindi non scrutinabile nel merito.
art. 129 c.p.p.
Il ricorrente lamentava la mancata declaratoria di immediata evidenza per l'eventuale proscioglimento; la Corte ha ritenuto la doglianza non specifica.
art. 616 c.p.p.
Base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione solo in modo assertivo o meramente evocativo, senza una concreta confutazione della decisione impugnata e senza la precisa indicazione delle ragioni di fatto o di diritto da riesaminare.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; non basta invocare in astratto la possibilità di un proscioglimento immediato.
- La genericità dei motivi di ricorso integra una causa autonoma di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Come è indicizzato
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