Sentenza n. 2125/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sezione prima), n. 574, pubblicata il 18 aprile 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto sindacale di annullamento d’ufficio del precedente decreto e rinnovata revoca della nomina ad assessore comunale e delle relative deleghe
Esito
Favorevole al ricorrente (assessore comunale)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza del TAR Veneto nella parte in cui aveva respinto i motivi aggiunti contro il decreto sindacale n. 15 del 28 marzo 2025. Ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 46, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e dello statuto comunale, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti, contraddittorietà e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il decreto si fondasse su affermazioni generiche circa il venir meno della fiducia, il contrasto con l’indirizzo politico della maggioranza, l’ostacolo al metodo collegiale e le difficoltà nei rapporti con gli altri componenti della giunta, senza indicare episodi, condotte o decisioni specifiche e senza alcun riscontro documentale. Ha inoltre dedotto il difetto dei presupposti, l’irragionevolezza, la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, dell’art. 97 Cost. e del giusto procedimento, affermando di non avere mai assunto comportamenti contrari all’indirizzo politico della maggioranza o al metodo collegiale e contestando che il TAR avesse ritenuto sufficiente la motivazione senza svolgere un’istruttoria sulle condotte asseritamente contrastanti con l’indirizzo politico dell’amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in parziale riforma della sentenza del TAR Veneto, ha accolto i motivi aggiunti e annullato il decreto sindacale n. 15 del 28 marzo 2025. Il Collegio ha qualificato la revoca dell’assessore come atto di alta amministrazione, avente natura amministrativa e non politica, soggetto alle prescrizioni di legge, statutarie e regolamentari e al sindacato giurisdizionale, sebbene attenuato in ragione dell’elevata discrezionalità. Il giudice deve quindi verificare, sulla base della motivazione e dei relativi riscontri anche documentali, se la revoca sia effettivamente funzionale alla preservazione dell’equilibrio politico-amministrativo e del rapporto fiduciario oppure se dissimuli un esercizio arbitrario del potere. Nel caso concreto, le espressioni utilizzate nel decreto — relative a condotte non in linea con l’indirizzo politico, prese di posizione contrastanti, ostacolo al metodo collegiale e pregiudizio ai rapporti nella maggioranza — non indicavano episodi o comportamenti specifici e non erano accompagnate da alcun riscontro documentale, come verbali, esiti di votazioni, corrispondenza o articoli di stampa. La motivazione era pertanto solo formalmente conforme ai canoni applicabili, ma sostanzialmente apparente e inidonea a dimostrare il venir meno della fiducia. Il provvedimento è stato ritenuto viziato da eccesso di potere per irragionevolezza, carenza di istruttoria e sviamento, nonché da difetto di motivazione. Le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento di revoca deve rendere comprensibili le ragioni concrete dell’esercizio del potere, anche quando l’atto è caratterizzato da ampia discrezionalità.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il Sindaco ha utilizzato il potere di annullamento d’ufficio per rimuovere il precedente decreto di revoca; tale esercizio non esonera dall’obbligo di una motivazione concreta e verificabile sulla successiva revoca.
art. 46, comma 4, d.lgs. 267/2000
La revoca dell’assessore, pur rimessa all’ampia valutazione fiduciaria del Sindaco, resta un atto amministrativo soggetto ai limiti derivanti dalla legge e al sindacato giurisdizionale.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità impediscono che il potere di revoca sia esercitato arbitrariamente o per finalità diverse da quelle pubbliche che ne giustificano l’attribuzione.
art. 73 c.p.a.
La disposizione è richiamata con riferimento al deposito delle memorie e repliche in vista dell’udienza di discussione.
Massime di principio
- La revoca della nomina di un assessore comunale è un atto di alta amministrazione, non un atto politico, poiché resta funzionalizzata al miglioramento della compagine di ausilio del Sindaco nell’amministrazione dell’ente ed è soggetta ai limiti posti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- L’ampia discrezionalità del Sindaco nella revoca di un assessore non si traduce in una prerogativa arbitraria: il potere deve essere esercitato per finalità pubbliche e il provvedimento deve rendere riconoscibili le ragioni concrete del venir meno del rapporto fiduciario.
- Nel sindacato giurisdizionale sulla revoca di un assessore, attenuato per la natura di alta amministrazione dell’atto, il giudice deve comunque verificare la motivazione e l’esistenza di riscontri, anche documentali, idonei a dimostrare che la revoca sia effettivamente connessa alla salvaguardia dell’equilibrio politico-amministrativo e della collaborazione fiduciaria.
- Una motivazione fondata genericamente su contrasti politici, mancata condivisione dell’indirizzo della maggioranza o difficoltà di collaborazione è insufficiente quando non indica episodi, condotte o decisioni specifiche imputabili all’assessore e non è corroborata da alcun principio di prova documentale.
- L’assenza di episodi concreti e di riscontri documentali a sostegno delle ragioni dichiarate per la revoca può integrare eccesso di potere per irragionevolezza, carenza di istruttoria e sviamento, oltre a rendere apparente o insufficiente la motivazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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