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Sentenza

Sentenza n. 1321/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento Unico edilizio n. 3 del 22 gennaio 2025, successivamente volturato alla controinteressata, per la realizzazione di un opificio artigianale/industriale in prossimità di un elettrodotto, nonché nota comunale di riscontro all'istanza di accesso agli atti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, per trasposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, il titolo unico edilizio rilasciato dal Comune e la successiva voltura, deducendo di non essere stata coinvolta nel procedimento nonostante la propria posizione qualificata quale gestore dell'elettrodotto a 60 kV interferente con l'edificio progettato. Ha lamentato la violazione dell'art. 7 della l. 241/1990 e del decreto ministeriale 29 maggio 2008, per omessa richiesta al gestore dell'ampiezza della fascia di rispetto e omessa verifica della compatibilità dell'edificio con la linea elettrica. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. h), della l. 36/2001, sostenendo l'esistenza di un vincolo generale di inedificabilità per manufatti destinati a permanenza prolungata oltre quattro ore giornaliere; difetto di istruttoria circa la possibilità giuridica e tecnica di edificare sul fondo; superamento dell'obiettivo di qualità di 3 microtesla per l'induzione magnetica; e violazione dell'art. 12 del regolamento edilizio comunale del 1973, poiché gli elaborati progettuali non avrebbero rappresentato la linea elettrica. Con motivi aggiunti è stata impugnata anche la nota comunale del 20 aprile 2026, recante riscontro all'istanza di accesso e trasmissione del titolo e della documentazione progettuale. La controinteressata ha eccepito l'irricevibilità per tardività e l'improcedibilità per il deposito di una SCIA in variante volta a superare le interferenze con la linea elettrica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, senza esaminare le censure di legittimità, prendendo atto della dichiarazione resa a verbale dalla ricorrente, che ha chiesto essa stessa la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha applicato il principio dispositivo proprio anche del processo amministrativo e l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo cui il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione. Le ulteriori vicende relative alla sospensione della SCIA, alla demolizione delle porzioni interferenti e alla SCIA in variante non sono state oggetto di autonoma valutazione decisoria sulle censure originarie. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione

    Il sopravvenuto difetto di interesse, anche dichiarato dalla parte ricorrente, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 7 l. 241/1990

    La ricorrente lo ha invocato per sostenere l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, ma il giudice non ha esaminato la censura per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 4, comma 1, lett. h), l. 36/2001

    La ricorrente lo ha richiamato per sostenere un vincolo di inedificabilità relativo a manufatti destinati a permanenza prolungata in prossimità di elettrodotti; la questione non è stata decisa.

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata richiamata dalla controinteressata in relazione alla durata dell'ordinanza comunale, ma il TAR non ha deciso su tale eccezione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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