Cassazione Civile, Sentenza n. 11599/2026 del 28/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Maria Luisa Oberti avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che: 1) aveva escluso dalla comunione l'immobile di Vobbia (acquistato dal marito nel 1983) ritenendo che la partecipazione di Oberti all'atto quale co-venditrice fosse equivalente alla dichiarazione ex art. 179, comma 2, c.c.; 2) aveva in parte accolto l'appello di Serra condannando Oberti a pagare pro quota i frutti civili per il godimento esclusivo dell'ex casa coniugale di via Robino 87/11 dalla data di revoca dell'assegnazione e a rimborsare il 50% delle imposte pagate. I motivi di ricorso principale denunciavano: (i) violazione e falsa applicazione degli artt. 1148, 1102, 192 e 194 c.c. in ordine alla decorrenza dell'obbligo di corresponsione dei frutti civili; (ii) violazione degli artt. 179, comma 2, c.c. e 2729 c.c. con riguardo alla esclusione dell'immobile di Vobbia dalla comunione, contestando che la mera partecipazione all'atto come co-venditrice potesse valere come dichiarazione ai sensi dell'art. 179 c.c. Il ricorso incidentale di Serra deduceva l'applicabilità del nuovo art. 191, comma 2, c.c. (introdotto dalla legge n. 55/2015) per sostenere che la comunione si fosse già sciolta all'atto dell'autorizzazione presidenziale a vivere separati (13/06/1989).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale di Oberti e ha rigettato il ricorso incidentale di Serra. Sulla questione dei frutti civili (primo motivo) la Corte ha affermato che, in caso di comunione del diritto di proprietà, se uno dei comproprietari ha goduto esclusivamente del bene e non è possibile un godimento diretto e paritario, i frutti civili sono dovuti con decorrenza dalla data in cui agli altri comproprietari perviene la richiesta di uso turnario o di partecipazione al godimento (ossia dalla domanda di rimborso/partecipazione), non dalla sola data della revoca dell'assegnazione; di conseguenza il giudice di rinvio dovrà ricalcolare la decorrenza e l'entità dei frutti secondo tale principio. Sul secondo motivo la Corte ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto l'immobile di Vobbia escluso dalla comunione sulla base della partecipazione di Oberti all'atto come co-venditrice: la Corte ha precisato che, ai fini dell'esclusione dalla comunione ex art. 179 c.c., è imprescindibile che nell'atto di acquisto il coniuge acquirente renda la dichiarazione inerente alla natura personale dell'acquisto (e l'indicazione della provenienza del prezzo quando prevista) e che l'altro coniuge renda la dichiarazione richiesta dall'art. 179, comma 2, c.c.; la partecipazione come co-venditrice non è di per sé equivalente alla dichiarazione e non ha valore confessorio idoneo ad escludere il bene dalla comunione. Quanto all'eccezione di applicazione della legge n. 55/2015 (art. 2 e art. 3) sollevata da Serra, la Corte ha ritenuto la novellazione non applicabile al caso di specie perché il procedimento di separazione era già definito con sentenza passata in giudicato negli anni '90, perciò il nuovo art. 191 c.c. non operava retroattivamente. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 179 c.c.
Per escludere un immobile dalla comunione, nell'atto di acquisto il coniuge acquirente deve dichiarare la natura personale dell'acquisto (e, se del caso, indicare la provenienza del prezzo secondo le lettere previste), e l'altro coniuge deve rendere la dichiarazione prevista dal comma 2; la mera partecipazione all'atto (es. come co-venditore) non è equivalente alla dichiarazione del comma 2 e non è sufficiente ad escludere il bene dalla comunione.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni ex art. 2729 richiedono che i fatti noti su cui si fonda l'inferenza siano gravi, precisi e concordanti; il giudice non può fondare la presunzione della natura personale del bene su elementi privi di quella gravità, precisione e concordanza (ad es. la sola partecipazione all'atto come co-venditrice).
art. 191 c.c. e legge n. 55/2015 (art. 2 e art. 3)
La modifica introdotta dalla legge n. 55/2015, che anticipa lo scioglimento della comunione al momento della autorizzazione presidenziale a vivere separati, si applica ai procedimenti di separazione in corso alla data di entrata in vigore della legge; non opera retroattivamente sui procedimenti di separazione già conclusi e su cause divisionali promosse successivamente rispetto a separazioni già definitive.
art. 1102 c.c.
Se per la natura del bene o per altre circostanze non è possibile un uso paritario diretto, i comproprietari possono deliberare un uso indiretto; in mancanza di deliberazione, chi ha goduto esclusivamente deve corrispondere i frutti civili agli altri a partire dalla richiesta di partecipazione al godimento da parte degli altri comproprietari.
art. 2732 c.c.
Riferita dalla Corte con richiamo alle regole sulla revoca della confessione stragiudiziale: se la dichiarazione stragiudiziale ha valore confessorio, la sua efficacia può essere valutata alla luce delle regole sulla ritrattazione/revoca, secondo i limiti di legge.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Previsione procedurale richiamata per la determinazione di un eventuale ulteriore versamento a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale; funzione meramente istruttoria/procedurale nella sentenza.
Massime di principio
- Per escludere un immobile dalla comunione legale è necessaria una specifica dichiarazione nell'atto di acquisto: la mera partecipazione dell'altro coniuge all'atto (anche come venditore) non vale come dichiarazione ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.c.
- Quando un comproprietario gode esclusivamente di un bene comune e non è possibile un godimento paritario, i frutti civili sono dovuti a partire dalla data in cui gli altri comproprietari manifestano la richiesta di partecipazione o uso turnario, non automaticamente dalla data di un provvedimento diverso (es. revoca di assegnazione).
- Le presunzioni a fondamento delle decisioni devono poggiare su elementi "gravi, precisi e concordanti": non è sufficiente un ragionamento induttivo basato su fatti vaghi o isolati (ad es. la sola presenza di un coniuge all'atto).
- Le modifiche legislative con efficacia retroattiva sono interpretate restrittivamente: le disposizioni transitorie (come quelle della legge n. 55/2015) si applicano solo ai procedimenti espressamente indicati come pendenti alla data di entrata in vigore e non annullano effetti di procedimenti già definiti.
- In contenziosi divisionali tra coniugi è importante documentare chiaramente la provenienza del prezzo e la destinazione del bene nell'atto pubblico per evitare contenziosi sulla natura personale o comune del bene.
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