Sentenza n. 10405/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento negativo del debito indicato nell’atto di intimazione di pagamento n. 097202391146328 39/000, emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto del Comune di Monte Compatri, Settore Urbanistica, notificato e ricevuto dalla ricorrente in data 7 dicembre 2023 avente ad oggetto Sanzioni pecuniarie per abusi edilizi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di intimazione di pagamento per sanzioni pecuniarie relative ad abusi edilizi, emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto del Comune di Monte Compatri
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento negativo del debito di complessivi € 37.708,37 indicato nell’atto di intimazione di pagamento, deducendo, in via principale, l’inesistenza del credito per difetto del titolo, sul presupposto di non avere mai ricevuto notificazioni relative a sanzioni pecuniarie edilizie. In via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689/1981, assumendo che la sanzione risalisse al 2007. Il Comune ha resistito documentando la notifica di plurimi atti amministrativi riguardanti l’abuso edilizio, tra cui ordinanze di demolizione, il diniego di sanatoria, l’accertamento dell’inottemperanza e l’atto di irrogazione della sanzione pecuniaria del 2010.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, rilevando che la controversia riguarda un atto antecedente alla procedura esecutiva in senso stretto; quest’ultima, esclusa dalla giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia, inizia solo con il pignoramento o con l’eventuale fermo dei beni mobili registrati. Nel merito ha respinto il primo motivo, poiché il Comune ha documentato che la ricorrente era stata ritualmente informata dei provvedimenti relativi all’abuso e alla sanzione, senza contestazioni specifiche. Ha inoltre respinto l’eccezione di prescrizione: il termine quinquennale non decorre dall’irrogazione della sanzione, ma dalla cessazione dell’abuso, coincidente con il rilascio del titolo edilizio originariamente mancante. Poiché la ricorrente non ha allegato né provato la cessazione dell’abuso, la prescrizione non è stata ritenuta maturata. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 28 legge 24 novembre 1981, n. 689
La prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa edilizia decorre dalla cessazione dell’abuso, non dalla data di irrogazione della sanzione.
norme sulla giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia
La giurisdizione amministrativa comprende la controversia relativa all’intimazione di pagamento antecedente alla procedura esecutiva in senso stretto; restano escluse le sole attività esecutive successive, quali pignoramento e fermo dei beni mobili registrati.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a un’intimazione di pagamento concernente sanzioni edilizie, la giurisdizione amministrativa permane finché l’atto non appartiene alla fase esecutiva in senso stretto; quest’ultima inizia con il pignoramento o con l’eventuale fermo dei beni mobili registrati.
- L’intimazione di pagamento non è illegittima per difetto di conoscenza del titolo sanzionatorio quando l’amministrazione dimostri che il destinatario ha ricevuto ritualmente gli atti presupposti relativi all’abuso, all’inottemperanza e all’irrogazione della sanzione.
- La prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa edilizia decorre dalla cessazione dell’abuso, coincidente con il rilascio del titolo edilizio originariamente mancante, e non dalla data di irrogazione della sanzione.
- Chi eccepisce la prescrizione della sanzione edilizia deve allegare e provare la cessazione dell’abuso nel momento rilevante ai fini del decorso del termine prescrizionale.
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