Cassazione Civile, Ordinanza n. 21109/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero aveva presentato domanda alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale; la domanda era stata rigettata. Il richiedente aveva quindi impugnato il diniego davanti al Tribunale di Milano, che aveva respinto il ricorso. In Cassazione deduceva, con due motivi, da un lato la violazione di legge per mancata fissazione dell'udienza e mancata audizione personale del richiedente, sostenendo l'obbligatorietà dell'ascolto; dall'altro la violazione di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla domanda di protezione sussidiaria, assumendo che il Tribunale avesse deciso sulla base di informazioni generiche sulla situazione del Bangladesh e senza adeguata valutazione del rischio dedotto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Quanto al primo, ha richiamato il principio secondo cui l'audizione del richiedente è obbligatoria solo quando non sia disponibile la videoregistrazione o altra idonea fonte equivalente; nel caso concreto il Tribunale aveva dato atto della messa a disposizione di quanto utilizzato nella fase amministrativa e il ricorrente non aveva contestato tempestivamente tale aspetto né aveva formulato allegazioni idonee a rendere ammissibile la doglianza in Cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il decreto impugnato aveva accertato, sulla base di fonti informative aggiornate, l'assenza in Bangladesh di una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, e che il ricorrente non indicava quale specifico fatto decisivo fosse stato omesso. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimato; disposto inoltre, se dovuto, il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 375 c.p.c.
la decisione è stata resa in camera di consiglio con ordinanza, in assenza di particolare rilevanza delle questioni trattate
art. 360, n. 3 c.p.c.
il primo motivo è stato formulato come denuncia di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto
art. 35 bis D.Lgs. n. 25/2008
l'audizione del richiedente non è sempre necessaria; è obbligatoria solo se manchi la videoregistrazione o altra fonte idonea equivalente
art. 14 D.Lgs. n. 251/2007
richiamato in relazione alla protezione sussidiaria e al requisito della violenza generalizzata e indiscriminata nel paese di origine
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità è dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento di protezione internazionale, l'audizione del richiedente non è necessaria in via assoluta: essa è obbligatoria solo quando il giudice non disponga della videoregistrazione del colloquio amministrativo o di altra fonte idonea a consentire la valutazione della domanda.
- La doglianza sulla mancata audizione è inammissibile se non risulta specificamente contestata nel giudizio di merito la disponibilità della fonte equivalente, oppure se in cassazione viene proposta come questione nuova.
- In tema di protezione sussidiaria, il giudice di merito deve fondare il proprio accertamento su fonti informative aggiornate e attendibili; tuttavia, il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico il fatto decisivo asseritamente omesso, non essendo sufficiente una critica generica alla valutazione delle country of origin information.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando si traduce nella mera richiesta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie o in un dissenso generico rispetto alla motivazione del giudice di merito.
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