Sentenza n. 1806/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3492/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3492/2023, relativa all’assegnazione di tre buoni elettronici della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3492/2023, notificata il 23 settembre 2023 e non impugnata, non aveva assegnato la Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La pronuncia del giudice ordinario aveva imposto l’emissione di tre buoni elettronici, ciascuno dell’importo di 500 euro. È stata quindi chiesta la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, in particolare perché la sentenza azionata non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze rivendicate, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della direzione generale competente in materia di ordinamenti scolastici e formazione del personale, o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero nella misura di 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite PAT.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
comma 3; comma 4, lett. e)
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l’ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta; la parcella deve essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall’art. 71, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
DPCM 28 novembre 2016
Individua le modalità e le condizioni di attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, cui il titolo giudiziale ha fatto riferimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è divenuto definitivo, tale definitività è documentata e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di una persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato e nominare, per l’ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta dotato delle competenze tecniche necessarie.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L’incarico di ausiliario del giudice e di commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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