Cassazione Civile, Ordinanza n. 22786/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2002, emessi per IRPEF, IRAP e IVA e fondati su processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. I ricorsi, riuniti, erano stati respinti in primo grado e poi in appello dalla commissione tributaria regionale. In cassazione la contribuente proponeva tre motivi di ricorso avverso la sentenza della CTR. Successivamente, la società depositava istanza chiedendo il rinvio della trattazione, rappresentando di trovarsi in esecuzione di concordato preventivo omologato e prospettando l'imminente pagamento del debito tributario secondo la proposta concordataria, con allegata documentazione del commissario liquidatore e istanza autorizzativa di rinuncia al ricorso. All'udienza risultavano depositati modelli F24 attestanti i pagamenti eseguiti in relazione agli atti impositivi; la ricorrente deduceva quindi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che, pur non essendovi perfetta coincidenza tra i versamenti effettuati e gli importi indicati negli atti impositivi, era comunque sopravvenuta una carenza di interesse della contribuente alla prosecuzione del giudizio, avendo la stessa prospettato la cessazione della materia del contendere dopo i pagamenti. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, sopravviene un fatto che incide sull'interesse ad agire o a proseguire il ricorso, il giudizio diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La deduzione della cessazione della materia del contendere, accompagnata da pagamenti eseguiti in relazione alla pretesa tributaria, può determinare l'arresto del giudizio se viene meno l'utilità concreta della decisione per il ricorrente.
- Ai fini della declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non è decisiva la perfetta coincidenza aritmetica tra tutti i versamenti effettuati e gli importi originariamente iscritti negli atti impositivi, ove emerga comunque il venir meno dell'interesse sostanziale alla decisione.
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