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Sentenza

Sentenza n. 980/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento del 15.08.2025 della Prefettura di Lucca di decadenza dal Nulla Osta Prot. n. P-PO/L/Q/-OMISSIS-, per l'assunzione di personale subordinato straniero beneficiante dei "decreti flussi" ai sensi del Decreto Flussi di cui alla Legge 21.06.2022 n.73, - nonché di tutti gli atti conseguenti - rilascio contratto di soggiorno in attesa occupazione.

Giustizia amministrativa202502696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca o decadenza del nulla osta al lavoro subordinato e del correlato visto d'ingresso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha revocato il nulla osta rilasciato al datore di lavoro nell'ambito della procedura dei decreti flussi, dopo che il lavoratore era entrato in Italia e aveva iniziato l'attività lavorativa. La revoca era stata adottata a seguito di controlli successivi che avevano evidenziato, a carico del datore di lavoro, una condanna non definitiva per lesioni, procedimenti penali pendenti per lesioni e minacce, una segnalazione Schengen inserita dalla Slovenia per facilitazione dell'immigrazione clandestina, un elevato numero di istanze di nulla osta presentate in diverse province e una capacità reddituale ritenuta non coerente con gli obblighi assunzionali. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 3, 7 e 10-bis della l. n. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere per difetto o apparenza di istruttoria, carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, travisamento dei presupposti e indebita applicazione di automatismi ostativi. Ha sostenuto che l'amministrazione si fosse limitata a recepire il parere della Questura senza svolgere un autonomo giudizio concreto, attuale e individualizzato sulla pericolosità sociale del datore di lavoro, senza verificare l'attualità della segnalazione Schengen, il rilievo effettivo dei procedimenti pendenti, la compatibilità della situazione reddituale con le assunzioni e l'incidenza del numero delle istanze. In via subordinata ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, evidenziando che la perdita del lavoro dipendeva da circostanze imputabili al datore e non al lavoratore. Nel corso del giudizio è emerso che l'impresa datrice aveva cessato l'attività; pertanto, l'interesse all'annullamento permaneva anche in funzione della possibilità di ottenere un titolo di soggiorno per attesa occupazione o altro titolo abilitante.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, ritenendo assorbente il secondo motivo. Ha affermato che le circostanze relative ai procedimenti penali pendenti, alla situazione reddituale e al numero di istanze di nulla osta non sono automaticamente ostative, ma possono assumere rilievo solo nell'ambito di una valutazione complessiva della pericolosità sociale del datore di lavoro o della sua capacità economica, valutazione che nel caso concreto mancava. Le cause ostative tipizzate dagli artt. 22 e 24-bis del d.lgs. n. 286/1998 e dall'art. 42 del d.l. n. 73/2022 sono tassative e non possono essere estese analogicamente. Anche la condanna estera riferita alla facilitazione dell'ingresso illegale, pur astrattamente riconducibile al paradigma del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina previsto dall'art. 22, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998, era stata utilizzata attraverso una segnalazione SIS relativa al datore di lavoro senza una valutazione individualizzata e senza spiegare la sua concreta e attuale incidenza sulla procedura riguardante il lavoratore. La Prefettura si era limitata a recepire il parere della Questura e a qualificare gli elementi raccolti come ostativi, senza formulare una motivazione autonoma sulla loro gravità, attualità e idoneità a integrare una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza, né confrontarsi adeguatamente con le deduzioni difensive. Ne è derivato un difetto di motivazione e di istruttoria, con illegittima trasformazione di elementi non automaticamente ostativi in un automatismo revocatorio. L'annullamento non comporta il rilascio diretto del permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché tale domanda attiene a un diverso potere amministrativo non ancora esercitato; resta salvo il potere dell'amministrazione di riattivare il procedimento e rieditare il potere nel rispetto dei vincoli conformativi indicati dalla sentenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022

    Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso

    La revoca del nulla osta e del visto può conseguire all'accertamento sopravvenuto degli elementi ostativi previsti dalla legge, ma non consente di introdurre automatismi ulteriori rispetto alle cause ostative tipizzate e richiede una valutazione amministrativa effettiva.

  • art. 22, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Il nulla osta al lavoro deve essere rifiutato quando il datore di lavoro sia stato condannato negli ultimi cinque anni – anche con sentenza non definitiva – per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati connessi allo sfruttamento della prostituzione o all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

    La disposizione individua specifiche cause ostative tipizzate; la loro applicazione deve essere ricondotta alla fattispecie normativa e non può essere sostituita dalla mera valorizzazione di una segnalazione amministrativa o SIS.

  • art. 22, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998

    Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno

    La revoca consegue all'accertamento degli elementi ostativi previsti dall'articolo, ma l'amministrazione deve verificare che la concreta fattispecie rientri nelle ipotesi legislative e motivare adeguatamente tale riconduzione.

  • art. 22, commi 2-ter e 5-ter, d.lgs. n. 286/1998

    Il comma 2-ter sancisce l’irricevibilità della domanda di nulla osta qualora, al momento della presentazione, risulti a carico del datore di lavoro un decreto che dispone il giudizio ovvero una sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 600, 601, 602 e 603-bis c.p.; ai sensi del comma 5-ter la revoca consegue all’accertamento che i documenti siano stati ottenuti mediante frode, falsificazione o contraffazione, ovvero al sopravvenire degli elementi ostativi previsti

    Le preclusioni sono tassative, fondate su reati o condotte espressamente individuati dal legislatore, e non sono suscettibili di applicazione analogica.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato quale possibile fondamento del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ma il TAR non decide la relativa domanda, rimessa all'amministrazione competente.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione deve rendere riconoscibile l'autonomo esercizio del potere valutativo, indicando la concreta, attuale e individualizzata incidenza degli elementi acquisiti sulla pericolosità sociale e sull'ordine pubblico; non è sufficiente il recepimento del parere della Questura.

  • art. 24-bis d.lgs. n. 286/1998

    I controlli e gli elementi relativi alla capacità economica del datore di lavoro rilevano nell'ambito di una valutazione sostanziale e complessiva, non come automatismi indipendenti da un giudizio motivato.

  • Regolamento (UE) 2018/1861

    La segnalazione SIS non costituisce un vincolo rigido e richiede una valutazione individuale delle circostanze, anche mediante consultazione dello Stato segnalante, per verificare l'esistenza di una minaccia attuale e grave per l'ordine pubblico.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato dello straniero, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 e degli artt. 22 e 24-bis del d.lgs. n. 286/1998, non può fondarsi su automatismi diversi dalle cause ostative tassativamente previste dalla legge.
  • Le condanne non riconducibili ai reati ostativi tipizzati, i procedimenti penali pendenti, le criticità reddituali e il numero elevato di istanze di nulla osta possono assumere rilievo soltanto se inseriti in una valutazione complessiva, concreta, attuale e individualizzata della pericolosità sociale del datore di lavoro o della sua capacità economica.
  • La Prefettura non può limitarsi a recepire il parere negativo della Questura: il provvedimento di revoca deve contenere una motivazione autonoma che espliciti la gravità, l'attualità e la concreta incidenza degli elementi acquisiti sull'ordine pubblico, sulla sicurezza o sui requisiti economici della procedura.
  • Una segnalazione SIS relativa al datore di lavoro non produce automaticamente effetti ostativi nella procedura di nulla osta riguardante un lavoratore straniero; la sua rilevanza deve essere verificata mediante un'istruttoria individualizzata e non può essere equiparata, senza adeguata motivazione, alle cause ostative tassativamente elencate dall'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998.
  • L'annullamento della revoca del nulla osta non consente al giudice amministrativo di ordinare direttamente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione quando tale domanda presuppone l'esercizio di un distinto potere amministrativo non ancora compiuto; l'amministrazione deve riesaminare la posizione nel rispetto dei vincoli conformativi derivanti dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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