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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05677/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per inosservanza di norme processuali dell'ordinanza del 23/07/2025 della Corte d'appello di Catania (giudice dell'esecuzione) che aveva parzialmente riconosciuto la continuazione tra reati giudicati con due sentenze (nn. 1 e 2 dell'istanza). Il Procuratore generale deduceva che lo stesso vincolo della continuazione era già stato riconosciuto con ordinanza definitiva del 15/12/2021, per cui il nuovo provvedimento violava il principio del divieto di "bis in idem" sancito dall'art. 649 c.p.p. e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato che il divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.) si applica anche nella fase esecutiva e impedisce che si pronunci nuovamente, anche parzialmente, sul medesimo oggetto già definitivamente deciso (nell'occasione l'ordinanza del 15/12/2021 che aveva già riconosciuto la continuazione tra le stesse sentenze). La Corte ha precisato che l'art. 669 c.p.p. risolve conflitti tra sentenze tutte irrevocabili scegliendo la più favorevole, ma non è idoneo a sanare il conflitto tra una decisione definitiva e una ancora sub iudice; ha inoltre rilevato che l'annullamento non pregiudica il diritto di difesa del condannato. (Si ricorda che l'ordinanza impugnata aveva rideterminato la pena in 2 anni di reclusione e €3200 di multa, mentre la precedente ordinanza definitiva aveva fissato la pena in 2 anni e 4 mesi e €3600 di multa.)

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    "l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto", e "se ciononostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere"

    La Corte interpreta l'art. 649 come principio generale che si applica anche in fase esecutiva: impedisce un "secondo giudizio" su fatti/oggetti già definitivamente decisi, e quindi preclude che il giudice dell'esecuzione rievada o riconsideri parzialmente questioni già definitive.

  • art. 669 cod. proc. pen.

    "se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre"

    Questa norma risolve conflitti tra più sentenze tutte irrevocabili individuando la più favorevole al reo; non è applicabile per risolvere il conflitto tra una sentenza (o provvedimento) definitiva e un provvedimento ancora sub iudice, che è disciplinato dall'art. 649.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Riferimento al "vincolo della continuazione" tra reati previsto dall'art. 671; la Corte evidenzia che il vincolo già riconosciuto in via definitiva impedisce nuove determinazioni sullo stesso oggetto in altra sede esecutiva.

Massime di principio

  • Il principio del divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.) si applica anche nella fase esecutiva: un provvedimento definitivo che abbia deciso una specifica questione impedisce che la stessa questione sia nuovamente decisa.
  • Se un giudice dell'esecuzione è chiamato a pronunciarsi su reati o su un vincolo (es. continuazione) già definitivamente decisi, deve riconoscere la preclusione; eventuali provvedimenti contrastanti possono essere annullati senza rinvio quando la questione è di diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto.
  • L'art. 669 c.p.p. è lo strumento per risolvere conflitti tra più sentenze irrevocabili (si esegue la più favorevole), ma non sostituisce il divieto di re-litigation tra decisioni definitive e provvedimenti ancora sub iudice.
  • La parte che propone una nuova istanza che riguarda oggetti già definitivamente decisi rischia che la richiesta venga preclusa per effetto del divieto disciplinato dall'art. 649; l'iniziativa della pubblica accusa non è necessaria perché operi la preclusione.
  • Quando la violazione riguarda un principio di diritto manifesto (es. ne bis in idem applicabile), la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio il provvedimento impugnato.
  • Difensori e giudici dell'esecuzione devono verificare sempre l'esistenza di precedenti provvedimenti definitivi sullo stesso oggetto prima di rideterminare pene o riconoscere nuovi vincoli tra sentenze.

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