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Sentenza

Sentenza n. 3440/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2127 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.05.2025.

Giustizia amministrativa202600540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, anteriormente al pagamento intervenuto in corso di giudizio, della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2127 del 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2127 del 12 maggio 2025, deducendo la mancata esecuzione della pronuncia e chiedendo il pagamento delle somme riconosciute. In vista dell'udienza camerale, la ricorrente ha depositato una memoria attestante l'avvenuto pagamento delle somme richieste da parte dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, a seguito del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, la pretesa sostanziale della ricorrente era stata integralmente soddisfatta. Le spese sono state poste a carico del Ministero, quale parte virtualmente soccombente, e liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione quale parte virtualmente soccombente, secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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