Cassazione Penale, Ordinanza n. 09381/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendosi ritenuto che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello lamentando, in sostanza, la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è formulato in modo aspecifico e generico: non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso di limitarsi alla mera constatazione dei precedenti penali e aveva valorizzato, in modo non illogico né giuridicamente viziato, la condotta contestata come indice di accentuata capacità a delinquere, considerando anche la presenza di numerosi precedenti specifici e recenti.
Norme richiamate
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso non dovuta a causa non imputabile al ricorrente, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la mancata esclusione della recidiva in modo generico e aspecifico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione della recidiva è legittimamente sorretta non dalla sola esistenza di precedenti penali, ma dal loro significato complessivo, specie se specifici e recenti, quale indice della capacità a delinquere.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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