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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34394/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato in parte la custodia cautelare in carcere. Quattro censure: a) presunta inutilizzabilità delle intercettazioni per omesso deposito dei verbali delle operazioni di captazione (violazione art. 291 c.p.p. e violazione del diritto di difesa); b) mancata motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni con conseguente inutilizzabilità (violazione art. 267 c.p.p.); c) carenza di autonoma valutazione da parte del GIP degli indizi a fondamento della misura, con riduzione a mero "copia-incolla" della richiesta del PM (violazione art. 292 c.p.p.); d) insufficienza degli indizi a carico dell'imputato in relazione al capo B4) e inidoneità della locuzione "quello di Verona" quale elemento a fondare la gravità indiziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i mezzi di impugnazione erano diversi da quelli consentiti e, in ogni caso, manifestamente infondati o aspecifici. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la mancata allegazione dei verbali/trascrizioni in sede di richiesta non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni salvo illegittimità ex art. 268; la difesa aveva avuto accesso alle registrazioni; il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità e mancato specifico confronto con la motivazione del provvedimento impugnato (la motivazione per relationem dei decreti è ritenuta ammissibile secondo costante giurisprudenza); il terzo motivo è inammissibile perché non specificamente confrontato con le ragioni espresse dal giudice a quo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 291 cod. proc. pen.

    La mancata allegazione dei verbali delle operazioni di intercettazione in sede di richiesta della misura cautelare non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni; l'inutilizzabilità opera solo se l'intercettazione è eseguita fuori dai casi consentiti o in violazione delle disposizioni dell'art. 268.

  • art. 267 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto ammissibile la motivazione per relationem dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e ha escluso la doglianza generica se non confrontata specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Le intercettazioni sono inutilizzabili solo se effettuate al di fuori dei casi consentiti o in violazione delle prescrizioni previste da questa norma (comma primo e terzo).

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Il giudice delle indagini preliminari deve compiere un'apprezzamento autonomo degli indizi; tuttavia, la Corte ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato che il GIP abbia omesso tale autonoma valutazione, e non può limitarsi ad affermazioni apodittiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma e disposto anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. dalla legge n. 176 del 2020

    La trattazione del ricorso si è svolta a trattazione scritta sulla base della disposizione richiamata.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione dell'ammenda in favore della Cassa delle ammende, per valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La semplice mancata allegazione in sede di richiesta della misura dei verbali o delle trascrizioni delle intercettazioni non impedisce di utilizzare le intercettazioni come fonte indiziaria, salvo violazioni formali sostanziali previste dall'art. 268.
  • La difesa conserva il diritto di esercitare le proprie garanzie se ha accesso alle registrazioni e può farne uso in udienza; l'accesso effettivo mitiga contestazioni sul diritto di difesa.
  • La motivazione per relationem dei decreti autorizzativi è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità; chi impugna deve però confrontarsi in modo specifico e motivato con la motivazione del provvedimento impugnato, non limitandosi a censure generiche.
  • In Cassazione i ricorsi generici, aspecifici o che ripropongono apoditticamente questioni già svolte senza confrontarsi con la motivazione del giudice a quo sono dichiarati inammissibili.
  • Le censure sulla valutazione della gravità indiziaria che siano di merito e non evidenzino vizi manifesti di logica o istruttori sono inidonee a fondare l'annullamento in sede di legittimità.
  • Il ricorrente in caso di ricorso inammissibile può essere condannato alle spese e ad ammende determinate in via equitativa.

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