Regolamento (UE) 2019/697
Regolamento delegato (UE) 2019/697 della Commissione, del 14 febbraio 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il sistema di costi standard e importi forfettari utilizzato dalla Commissione per rimborsare agli Stati membri talune spese sostenute nell'ambito del FSE. Le modifiche riguardano soprattutto l'inserimento o la revisione di tabelle nazionali per Francia, Cechia, Malta, Italia, Paesi Bassi, Croazia e Regno Unito. Il testo non disciplina direttamente i beneficiari finali, ma incide sul modo in cui le autorità nazionali calcolano e certificano le spese rimborsabili.
Modifica del regime di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari applicabile ai rimborsi della Commissione agli Stati membri nell'ambito del Fondo sociale europeo.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica, in via diretta e obbligatoria, in tutti gli Stati membri dell'Unione, ma produce effetti sostanziali solo con riferimento alle modifiche degli allegati del regolamento delegato (UE) 2015/2195 relative ai rimborsi FSE per Francia, Cechia, Malta, Italia, Paesi Bassi, Croazia e Regno Unito. Riguarda le spese sostenute nell'ambito di specifici programmi operativi finanziati dal Fondo sociale europeo e dai programmi collegati richiamati negli allegati, secondo tabelle standard di costi unitari e importi forfettari predefiniti. Non introduce un nuovo regime generale, ma aggiorna e sostituisce singoli allegati con nuove tariffe, criteri di calcolo e regole di adeguamento.
Regolamento delegato (UE) 2019/697 della Commissione
Il regolamento interviene sul quadro dei costi standard e degli importi forfettari utilizzati dalla Commissione per rimborsare agli Stati membri spese sostenute nell'ambito del Fondo sociale europeo. L'obiettivo dichiarato nei considerando è semplificare l'utilizzo del FSE, ridurre gli oneri amministrativi e tenere conto delle specificità nazionali e settoriali nella determinazione delle tabelle di costo.
Ambito e funzione dell'intervento
Il testo non crea un autonomo regime di finanziamento, ma modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2195, che già integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 sul FSE. La modifica consiste nella sostituzione di diversi allegati, contenenti tabelle standard di costi unitari e importi forfettari per Francia, Cechia, Malta, Italia, Paesi Bassi, Croazia e Regno Unito. Il sistema opera come meccanismo di rimborso semplificato: la Commissione rimborsa gli Stati membri sulla base di importi predeterminati collegati a indicatori di output o a condizioni oggettive di realizzazione.
Logica delle tabelle standard e degli importi forfettari
Il regolamento conferma che le tabelle standard possono essere costruite sulla base di dati forniti dagli Stati membri o pubblicati da Eurostat, secondo metodi comunemente utilizzati, richiamando anche gli articoli 67, paragrafo 5, e 68 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I considerando sottolineano che i costi di una stessa tipologia di operazione possono variare sensibilmente tra Stati membri e che, per questo, gli importi differiscono in funzione del tipo di operazione e del paese interessato.
Francia
Per la Francia sono ridefinite varie tabelle di costi unitari relative, tra l'altro, alla misura "Garantie Jeunes", alla formazione dei disoccupati e a percorsi di qualificazione o prequalificazione in specifici programmi operativi. Le tabelle collegano il rimborso al raggiungimento di un risultato positivo da parte dei partecipanti, come l'accesso a formazione, lavoro, impresa o esperienza lavorativa minima. In alcuni casi il testo prevede che, se un partecipante ottiene più risultati positivi, sia comunque rimborsato un solo importo per la formazione considerata.
Sono inoltre previste regole di adeguamento: per il costo unitario della "Garantie Jeunes" l'importo incorpora una componente fissata dalla normativa nazionale; per alcune formazioni gli importi sono aggiornati sulla base dei prezzi di appalto e di formule ancorate all'indice degli occupati INSEE; per i costi unitari 4 e 5 è ammesso un adeguamento legato all'inflazione della Riunione.
Cechia
L'allegato dedicato alla Cechia è particolarmente articolato e copre numerose tipologie di operazioni: creazione e trasformazione di strutture per l'infanzia, esercizio di tali strutture, qualificazione degli assistenti, formazione esterna e interna dei dipendenti, sostegno a istituti scolastici tramite personale non permanente, attività extracurricolari, tutoraggio, mentoring, job-shadowing, orientamento professionale, uso delle TIC e progetti di mobilità per ricercatori e docenti.
Le tariffe sono espresse in CZK per la maggior parte delle voci e in EUR per la mobilità dei ricercatori. Il regolamento disciplina anche criteri molto specifici di adeguamento: si fa riferimento alle variazioni del salario minimo, dei contributi previdenziali e sanitari, dei salari medi pubblicati dal sistema informativo ISPV, nonché alle tariffe di Orizzonte 2020 - Marie Skłodowska-Curie, Erasmus+ e al calcolatore delle distanze della Commissione. Per la mobilità dei ricercatori in uscita viene inoltre inserita una tabella di coefficienti di correzione per paese di destinazione.
Malta
Per Malta sono previsti costi unitari per aiuti all'occupazione, formazione nelle imprese private, interventi di garanzia giovani e corsi di formazione informatica e anti-abbandono scolastico. Il regolamento disciplina anche un importo forfettario per la copertura dei costi indiretti delle operazioni del programma operativo maltese.
Gli importi possono essere aggiornati in base a criteri diversi: variazioni del salario minimo nazionale, dei bonus governativi, delle indennità settimanali e dei contributi previdenziali, oppure all'inflazione nazionale. Per alcune misure è previsto che il rimborso sia collegato all'avvio o al completamento della formazione, al rilascio di certificati di frequenza o al conseguimento di esiti specifici.
Italia
L'allegato italiano è il più esteso e riguarda molteplici programmi e misure: Garanzia Giovani, percorsi di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro, tirocini regionali, mobilità interregionale e transnazionale, servizio civile, autoimpiego e autoimprenditorialità, dottorati industriali, formazione per adulti, cittadinanza e Stato di diritto, formazione d'aula, formazione linguistica, tirocini, istituti tecnici superiori e programmi di mobilità per ricercatori.
Le tabelle italiane combinano costi unitari orari, importi per risultato, importi legati a mesi di partecipazione o a complessi sistemi di pagamento per fasi dell'apprendistato. In diversi casi il regolamento distingue per categoria del profilo, durata del modulo, livello di qualificazione, territorio di svolgimento della misura o presenza di mobilità. L'adeguamento degli importi è spesso ancorato all'indice FOI ISTAT, alle variazioni del salario minimo o dei contributi previdenziali, ai dati salariali pubblicati dall'INPS o ad altre tariffe di programmi UE come Erasmus+ e Marie Skłodowska-Curie. Per la mobilità dei ricercatori è prevista anche una distinzione tra attività con o senza periodi all'estero.
Paesi Bassi
Per i Paesi Bassi il regolamento stabilisce costi unitari relativi al reinserimento di detenuti, all'assistenza psichiatrica, al reinserimento di minori e giovani in istituti civili e al supporto all'occupazione di giovani disabili. È inoltre prevista una tariffa specifica per l'assistenza tecnica del programma operativo.
Gli importi dei primi tre tipi di operazioni sono indicizzati annualmente secondo l'indice dei prezzi al consumo olandese, assumendo il 2015 come anno base. Per l'attività di accompagnamento al lavoro dei giovani disabili, l'importo può essere adattato quando cambiano le norme nazionali di riferimento e la percentuale fissa utilizzata nel calcolo va ricalcolata periodicamente.
Croazia
L'allegato croato disciplina misure di sostegno all'istruzione e all'occupazione, tra cui insegnanti ausiliari per studenti svantaggiati, formazione professionale, lavori pubblici, misure attive del mercato del lavoro e integrazioni salariali per lavoratori svantaggiati o con disabilità. Gli importi sono espressi in kune croate e sono differenziati in funzione dell'esperienza professionale, del livello di istruzione e della tipologia di aiuto.
L'adeguamento avviene ogni anno civile ed è collegato al salario minimo legale, alle basi minime contributive e al tasso ufficiale di assenze per malattia. Il testo richiama anche la normativa croata sui contributi e sulla promozione dell'occupazione come fonte dei parametri di calcolo.
Regno Unito
Per il Regno Unito, limitatamente all'Irlanda del Nord, il regolamento prevede un sistema di importi per apprendistati e sostegno ai partecipanti nei programmi operativi FSE. Le tariffe variano secondo età, disabilità, livello di apprendistato, categoria di finanziamento e raggiungimento di obiettivi intermedi o finali. È previsto un meccanismo di pagamento a milestone, comprensivo di approvazione del piano formativo, conseguimento di competenze essenziali, completamento di unità del framework, qualifiche di livello 2 o 3 e incentivi al datore di lavoro.
Per alcune componenti si distinguono tariffe per personale a tempo pieno e part-time e il regolamento precisa le formule di calcolo, nonché l'aggiornamento annuale tramite il tasso di inflazione. Sono inoltre definite le voci "giovane" e "adulto" e sono richiamate le guide operative "ApprenticeshipsNI 2017" per la classificazione delle categorie di finanziamento.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Per i professionisti italiani rileva soprattutto come atto di aggiornamento tecnico dei costi standard utilizzabili nei programmi FSE e nei programmi operativi regionali e nazionali richiamati, con impatti sulla rendicontazione e sui criteri di rimborso delle spese ammissibili.
Disposizioni principali
Finalità della modifica
Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2195 per ampliare l'ambito delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari utilizzabili per il rimborso agli Stati membri, in linea con l'obiettivo di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi connessi al FSE.
Sostituzione degli allegati
L'articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati II, III, V, VI, IX, XVI e XIX del regolamento delegato (UE) 2015/2195 con i nuovi testi contenuti negli allegati I-VII del regolamento. Tali allegati fissano importi, indicatori, categorie di costo e regole di adeguamento per ciascuno Stato membro interessato.
Tabelle per la Francia
Vengono ridefinite le condizioni di rimborso alla Francia per varie operazioni, tra cui Garantie Jeunes, formazione per disoccupati e formazione qualificante/prequalificante nei programmi regionali e nazionali indicati. Sono previsti importi unitari in euro, criteri di risultato positivo, regole sul cumulo di esiti e meccanismi di adeguamento basati su normativa nazionale, prezzi di appalto e indici INSEE.
Tabelle per la Cechia
Sono introdotte tabelle standard per strutture di assistenza all'infanzia, formazione del personale, sostegno a strutture scolastiche e mobilità dei ricercatori, nonché per interventi di tutoraggio, mentoring, job-shadowing e mobilità transnazionale. Gli importi sono espressi in CZK o in euro per alcune misure, con regole di adeguamento collegate a salario minimo, contributi sociali e sanitari, salari medi e parametri Erasmus+/Orizzonte 2020.
Importi forfettari per Malta
Per Malta sono disciplinati tabelle standard di costi unitari per aiuti all'occupazione, aiuti alla formazione, misure della garanzia per i giovani, corsi informatici e interventi contro l'abbandono scolastico, oltre a un importo forfettario per i costi indiretti delle operazioni. Sono previsti criteri di adeguamento fondati su salario minimo nazionale, bonus governativi, indennità, contributi previdenziali e inflazione nazionale.
Tabelle per l'Italia
L'allegato italiano disciplina numerose misure del PON Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e del PO Istruzione, oltre a programmi di ricerca, dottorati industriali, mobilità dei ricercatori, istruzione degli adulti, cittadinanza e Stato di diritto, formazione d'aula, formazione linguistica, tirocini, ITS e mobilità transnazionale. Sono previsti importi unitari, criteri di output e regole di adeguamento ancorate a FOI ISTAT, retribuzioni, contributi e parametri Erasmus+/Marie Skłodowska-Curie.
Tabelle per i Paesi Bassi
Per i Paesi Bassi sono fissati costi unitari per attività di reinserimento di detenuti, assistenza psichiatrica, minori e giovani in istituti civili e accompagnamento al lavoro per giovani disabili, oltre a un importo forfettario per l'assistenza tecnica. Gli importi sono soggetti a indicizzazione annuale con l'indice dei prezzi al consumo olandese e, per alcune misure, a revisione in base al diritto nazionale.
Tabelle per la Croazia
L'allegato croato prevede costi unitari per insegnanti ausiliari, formazione professionale, programmi di opere pubbliche, misure attive del mercato del lavoro e integrazioni salariali per lavoratori svantaggiati o con disabilità. Gli importi si adeguano annualmente in funzione di salario minimo, basi contributive, tasso di assenze per malattia e altri dati pubblicati dalle autorità croate.
Tabelle per il Regno Unito
Per l'Irlanda del Nord sono disciplinati apprendistati e servizi di formazione/sostegno per partecipanti in vari ambiti, con importi in GBP differenziati per età, disabilità, livello di apprendistato, categoria di finanziamento e risultati intermedi o finali. È inoltre prevista l'indicizzazione annuale di alcune tariffe e un articolato sistema di pagamenti a milestone e incentivi al datore di lavoro.
Entrata in vigore
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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