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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08162/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello, della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale per tre anni con obbligo di soggiorno) e della confisca di beni mobili e immobili. Le censure principali di Passaro riguardano: violazione dell'art. 24 d.lgs. n.159/2011 e vizio di motivazione sulla sussistenza e sull'attualità della pericolosità sociale (si sostiene l'irrilevanza di assoluzioni intervenute in processi separati; la non valorizzabilità dei fatti del 1999-2006 rispetto a quelli 2014-2020; l'assenza del requisito dell'abitualità; l'interruzione della pericolosità dal 2020). Inoltre, contestano la legittimità della confisca per errore nel calcolo della sproporzione patrimoniale (non considerazione di redditi 2019 e risparmio fiscale, inclusione indebita delle omissioni tributarie, doppia confisca di ricchezza già sequestrata) e una presunta inversione dell'onere della prova. La Khateeb censura l'erronea applicazione della norma sulla confisca per carenza della disponibilità del bene a favore del proposto, sostenendo che l'immobile fosse di sua proprietà e che le somme ricevute fossero donazioni o mezzi leciti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta (artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) c.p.p.), confermando integralmente il decreto impugnato. I giudici di legittimità hanno ritenuto adeguata e non apparente la motivazione della Corte d'appello: (i) la pericolosità sociale di Passaro è fondata sulle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale (condanna GUP 1089/2024) e su precedenti delitti di matrice lucro-genetica per il periodo 1999-2006; (ii) la valutazione unitaria dei due periodi temporali (1999-2006 e 2014-2020) è legittima data la natura e la reiterazione delle condotte, sicché l'intervallo non esclude la persistenza dell'inclinazione delinquenziale; (iii) l'abitualità può desumersi da plurime condotte e non è viziata la qualificazione dei vari fatti; (iv) l'attualità della pericolosità è supportata da comportamenti antisociali successivi (es. invasione sede CGIL 2021, ritrovamento di armi 2022) e da frequentazioni con soggetti pregiudicati; (v) la confisca è legittima perché la Guardia di Finanza ha accertato una sproporzione fra spese e redditi (2012-2021) e la deduzione delle omissioni fiscali accresce lo squilibrio; (vi) le argomentazioni difensive sulla lecita provenienza o su operazioni di cash pooling costituiscono ipotesi alternative non idonee a scalfire la ricostruzione probatoria; (vii) quanto all'immobile intestato alla Khateeb, la disponibilità di fatto e gli elementi concreti (uso, partecipazione all'atto, trasferimenti a titolo di donazione formalmente insufficienti rispetto alla capacità economica) giustificano la conclusione di fittizietà dell'intestazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e misure di prevenzione)

    art. 1, lett. b; art. 4, comma 1, lett. b; art. 16, comma 1, lett. a; art. 24; art. 10, comma 3; art. 27

    La Corte ha interpretato le norme del d.lgs. n.159/2011 nel senso che la pericolosità sociale si valuta in modo unitario e temporale esteso, potendo ricomprendere condotte anche distanziate se la loro natura denota una stabile inclinazione a delinquere; l'art. 24 è stato richiamato come parametro per la legittimità della confisca patrimoniale e per i presupposti della misura preventiva

  • codice di procedura penale

    art. 581, comma 1; art. 591, comma 1, lett. c; art. 616

    Art. 581 e 591 sono stati richiamati per i limiti di ammissibilità e specificità del ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione; l'art. 616 è stato applicato per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende

  • norme civilistiche in tema di proprietà e riconoscimento del debito

    I principi civilistici sono stati enucleati dai giudici di merito per valutare la reale disponibilità dei beni e la fondatezza delle pretese di credito/donazione fra soggetti conviventi, consentendo di ricostruire la fittizietà delle intestazioni

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni di diritto e per motivazione inesistente o apparente: le censure già valutate e respinte in appello, senza nuova specificità, sono inammissibili.
  • La pericolosità sociale può essere valutata unitariamente su più periodi temporali; un intervallo temporale senza manifestazioni criminali non esclude la persistenza di una propensione delinquenziale se le condotte pregresse e successive, prese nel loro insieme, indicano una tendenza stabile.
  • L'abitualità può risultare da una pluralità di condotte anche di natura diversa (non necessariamente da reiterazioni dello stesso reato), quando emergono elementi che denotano una sistematica dedizione a attività illecite per il sostentamento.
  • Per la confisca patrimoniale per sproporzione (sperequazione) il giudice valuta complessivamente redditi dichiarati, movimentazioni bancarie e spese effettive; le omissioni fiscali possono essere considerate nel calcolo in quanto riducono il reddito netto disponi bile e quindi accentuano la sproporzione.
  • Una ricostruzione alternativa proposta dalla difesa (es. cash pooling, redditi non considerati) richiede elementi probatori precisi e documentati per scalfire le conclusioni dell'autorità finanziaria; mere deduzioni generiche non sono sufficienti in sede di legittimità.
  • La disponibilità reale di un bene intestato a terzi può giustificare l'ablazione quando elementi probatori dimostrano poteri di fatto, fittizietà dell'intestazione o incapacità economica del formalmente intestatario; la formale titolarità non è assolutamente protettiva se la sostanza dimostra diversamente.
  • Una volta dimostrata una sproporzione e una plausibile origine illecita dei mezzi, l'onere prospettico di fornire prove documentali convincenti della lecita provenienza grava sulla difesa; il giudice non è obbligato ad accettare spiegazioni indeterminate o non provate.
  • Comportamenti successivi alla commissione dei reati (es. atti antisociali, ritrovamento di armi, frequentazioni) possono integrare l'elemento dell'attualità della pericolosità, specialmente quando l'intervallo temporale dalla condanna è breve rispetto alla persistenza di condotte analoghe.

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