Sentenza n. 1743/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento di Revoca del Nulla Osta rilasciato in data 19.05.2024 e del Visto d’ingresso codice pratica P-TO/L/Q/2023/105568 per asserita presenza di elementi ostativi quale asseverazione non conforme alla norma in quanto è stato inserito un contratto collettivo applicato diverso da quello indicato in istanza, emesso in data 1.12.2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino e notificato in pari data nonché, ove occorra, di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 28.10.2025 e gli eventuali atti in tema di visto di ingresso e/o permesso di soggiorno collegati al medesimo nulla osta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e del visto d'ingresso per asserite irregolarità dell'asseverazione relativa al contratto collettivo applicato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino che aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato e il visto d'ingresso, ritenendo ostativa la non conformità dell'asseverazione, nella quale era stato indicato un contratto collettivo diverso da quello riportato nell'istanza. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione della disciplina sul nulla osta al lavoro subordinato e dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. 286/1998, con travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; violazione dell'obbligo di consentire la regolarizzazione delle irregolarità sanabili; difetto e apparenza della motivazione e violazione dell'art. 3 l. 241/1990; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buona fede e tutela dell'affidamento; violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990 e dei principi generali dell'azione amministrativa; violazione dell'art. 5 d.lgs. 286/1998 e difetto dei presupposti per la revoca. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che gli interessati non erano stati posti in condizione di regolarizzare l'istanza, disponendo la rivalutazione della posizione e la possibilità di depositare ulteriore documentazione.
La decisione
Dopo l'accoglimento della domanda cautelare, l'amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato. Poiché la pretesa dei ricorrenti risultava pienamente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alla decisione di merito sui singoli motivi. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione secondo il principio di causalità, in quanto il provvedimento è stato rimosso solo dopo l'instaurazione del giudizio; liquidati euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, quando soddisfa integralmente la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere.
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla disciplina del nulla osta al lavoro subordinato e alla revoca per elementi ostativi; il TAR non ne ha esaminato il merito per effetto della cessazione della materia del contendere.
art. 3 l. 241/1990
Norma richiamata per contestare il difetto o l'apparenza della motivazione; la relativa censura non è stata decisa nel merito.
art. 1 l. 241/1990
Norma richiamata con riferimento ai principi generali dell'azione amministrativa; il TAR non ne ha esaminato il merito.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla revoca e ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e affidamento; la questione è rimasta assorbita dalla cessazione della materia del contendere.
art. 5 d.lgs. 286/1998
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione al titolo di ingresso e soggiorno; il TAR non ha pronunciato sulla sua concreta applicazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato e tale rimozione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dalla rimozione dell'atto impugnato dopo la proposizione del ricorso, le spese di lite possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il principio di causalità, poiché la condotta amministrativa ha reso necessario il processo.
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