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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7750/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento del GIP di Nuoro che aveva applicato al ricorrente la pena concordata di 2 anni e 8 mesi di reclusione e €9.000 di multa per la detenzione di 2.500 piante di cannabis (artt. 73, co.4 e 80, co.2, d.P.R. 309/1990) con aggravante dell'ingente quantitativo e recidiva. Il ricorso deduceva principalmente la violazione di legge e illegittimità per aver escluso l'applicabilità della pena sostitutiva (richiesta dall'imputato), sostenendo che l'art.59 lett. d) l.689/1981 non dovrebbe ricomprendere il comma 1-ter dell'art.4‑bis ord. pen. e lamentando violazione del principio di proporzionalità e del diritto dell'Unione. In subordine si chiedeva la sollevazione di questione di legittimità costituzionale e, in ulteriore subordine, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art.448, comma 2‑bis, cod. proc. pen., i motivi deducibili contro una sentenza di patteggiamento sono limitati e che nel caso di specie non sussisteva una "pena illegale": la sanzione applicata rientra nei limiti legali e non eccede per specie o quantità. La Corte ha inoltre osservato che la richiesta in via principale di una pena sostitutiva, non specificata nel genere e non parte di un accordo unitario, è inammissibile; il giudice del patteggiamento doveva verificare l'ammissibilità della sostituzione e, avendola rigettata, l'accordo subordinato è rimasto operativo. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e tutte le ulteriori censure assorbite. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. è stato disposto il pagamento delle spese e l'obbligo di versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina il reato contestato (detenzione/produzione di stupefacenti); utilizzata per definire la fattispecie di cui è stato riconosciuto il colpevole. La Corte non ha ritenuto che l'applicazione della pena prevista dalla legge fosse illegale.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato per la qualificazione giuridica e la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la sanzione inflitta rientri nella cornice edittale prevista da tale norma.

  • art. 59, lett. d), legge n. 689/1981

    La Corte ha condiviso la lettura secondo cui il richiamo operato da tale disposizione all'art.4‑bis ord. pen. è idoneo ad escludere l'applicabilità delle sanzioni sostitutive nei casi previsti dall'art.4‑bis (ossia ostatività), giustificando il rigetto della richiesta di sostituzione della pena.

  • art. 4‑bis legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario)

    La norma è stata richiamata quale fonte dell'ostatività che può impedire l'applicazione di misure alternative o sostitutive; la Corte ha ritenuto che il GIP abbia correttamente escluso la sostituzione in ragione del richiamo previsto dall'art.59 l.689/1981.

  • art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.

    Fondamentale per la decisione di inammissibilità: delimita i motivi di cassazione avverso sentenze di patteggiamento (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena). La Corte ha ritenuto che il ricorso non rientrasse nei casi ammessi, perché la pena concordata è legale.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'addebitamento delle spese e per la facoltà di aumentare la sanzione in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto il pagamento delle spese e €3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 56‑ter legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto dall'art.71 d.lgs. 10/10/2022, n.150)

    Richiamata nella motivazione per precisare che le prescrizioni relative alle pene sostitutive costituiscono il contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva stessa e devono essere oggetto di accordo nel patteggiamento; la richiesta generica e non articolata della pena sostitutiva è inammissibile.

Massime di principio

  • Avverso sentenze di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art.448, comma 2‑bis c.p.p.; se la pena concordata rientra nei limiti di legge il ricorso è normalmente inammissibile.
  • La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, se formulata nel contesto del patteggiamento, deve essere congiunta e dettagliata (genere e modalità): una richiesta generica in via principale è inammissibile e non salva il successivo ricorso in cassazione.
  • Quando una norma (es. art.59 lett. d) l.689/1981) richiama l'art.4‑bis ord. pen. per l'ostatività, il giudice del patteggiamento può legittimamente escludere l'applicabilità delle sanzioni sostitutive nei casi previsti, salvo diversa interpretazione vincolante da parte della Corte costituzionale o della Corte di giustizia UE.
  • Prima di proporre ricorsi fondati su profili di proporzionalità o su conflitto con diritto UE, è necessario verificare preliminarmente l'ammissibilità del ricorso secondo le regole del patteggiamento; altrimenti il rischio è la declaratoria d'inammissibilità e le sanzioni per spese e ammende.
  • In situazioni analoghe valutare alternative procedurali: se la censura riguarda interpretazione normativa complessa (es. ostatività), può essere più efficace sollevare la questione in sede di impugnazione ammessa o promuovere il sindacato costituzionale/diritto UE solo se il veicolo processuale è percorribile.

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