Cassazione Penale, Sentenza n. 10317/2022 del 23/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per rapina aggravata, lesioni aggravate ed esercizio abusivo della professione di odontoiatra. Il ricorrente deduceva: (1) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione per presunta mancata risposta al contrasto tra la dichiarazione della persona offesa e quella della teste Salzano Renata; (2) errata applicazione dell'art. 628 c.p. sostenendo che la violenza sarebbe stata diretta a impedire la chiamata ai carabinieri e non a consumare la sottrazione, con conseguente mancata configurabilità della rapina; (3) mancanza di rigorosa disamina degli elementi costitutivi della rapina e assenza del dolo specifico di impossessamento.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sia consentita una rinnovata valutazione di merito delle prove o della migliore ricostruzione fattuale: il sindacato di legittimità è limitato a verificare la presenza di un apparato argomentativo logico nella decisione impugnata. La Corte d'appello aveva motivato l'affidabilità della persona offesa con riscontri nella testimonianza di Salzano, nel referto medico e nel ritrovamento del telefono presso l'imputato. Ha quindi ritenuto compatibili le dichiarazioni contrastanti e sussistente il dolo specifico della rapina (la violenza è stata posta in essere anche per impedire che la vittima chiamasse i carabinieri). Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendovi ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
La rapina richiede la sottrazione con violenza o minaccia; la Corte ha interpretato il dolo specifico come compatibile anche quando la violenza sia posta in essere per impedire che la vittima dia l'allarme (vantaggio collettivo dell'agente consistente nell'impedire l'intervento delle forze dell'ordine).
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria alla parte ricorrente per ricorso inammissibile; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione all'impossibilità di concedere esonero dalla sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto che non sussistessero ragioni per l'esonero.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove: il ricorso per cassazione deve individuare un vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione probatoria.
- Contraddizioni apparenti fra dichiarazioni di testimoni non determinano automaticamente l'annullamento se il giudice di merito fornisce una motivazione logica che le ricompone o se esistono riscontri oggettivi (es. referto medico, ritrovamento di oggetti).
- La rapina si configura anche quando la violenza è esercitata per impedire che la vittima chieda aiuto: l'ingiusto profitto può consistere anche in un vantaggio indiretto (es. evitare l'intervento delle forze dell'ordine), non solo nell'acquisizione materiale del bene.
- Perché un motivo di ricorso fondato su insufficiente o contraddittoria motivazione sia ammissibile, occorre che la censura evidenzi un difetto di logicità o la mancanza di argomentazioni essenziali tali da incidere sulla decisione; mere alternative ricostruzioni dei fatti non sono sufficienti.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta automatismi sanzionatori (spese processuali e, salvo esonero motivato, sanzione alla Cassa delle Ammende): il ricorrente deve valutare la fondatezza giuridica del ricorso prima di proporlo.
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