Cassazione Penale, Sentenza n. 25782/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli appellanti impugnavano l'ordinanza che aveva respinto (o dichiarato inammissibile) le loro richieste relative alla revoca della confisca e alla restituzione di beni: 1) Andrea Villi chiedeva la revoca in executivis della confisca dell'immobile di Milano e dell'autovettura Mercedes; 2) Maria Rosa Santina Villi chiedeva la restituzione dell'autovettura e la revoca della confisca dell'immobile intestato ad entrambi. Le censure dedotte in cassazione erano, in sintesi, la violazione dell'art. 12-sexies legge n. 356/1992 (contestata motivazione in relazione a una presunta revoca intervenuta in altro procedimento) e la violazione del termine di decadenza previsto dall'art. 24 d.lvo n. 159/2011 (si contestava che la confisca fosse intervenuta oltre 18 mesi dal sequestro). Nel procedimento di merito era stato rilevato che Andrea era stato condannato (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) e la confisca era divenuta definitiva, che l'autovettura risultava esclusa dalla confisca perché il relativo sequestro era stato revocato dal tribunale del riesame e restituita, e che l'immobile era nella disponibilità di Andrea, sproporzionato rispetto ai redditi leciti del nucleo familiare e comprato nel 2008 con parte mutuo e parte contanti, il mutuo poi ripagato con redditi illeciti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti con unico atto da Andrea e Maria Rosa Santina Villi per motivi generici e manifestamente infondati. Quanto ad Andrea, la richiesta di revoca in executivis della confisca è stata dichiarata inammissibile perché la confisca era stata disposta nel giudizio di cognizione con statuizione definitiva e l'istante non poteva chiedere la revoca in esecuzione. Quanto a Maria Rosa Santina, la domanda di restituzione dell'auto non era fondata perché il provvedimento di confisca non aveva riguardato il veicolo (il sequestro era stato revocato e l'auto restituita), mentre la confisca dell'immobile è stata confermata nei confronti del terzo ai sensi dell'art. 240-bis c.p.: la decadenza di 18 mesi prevista dall'art. 24 d.lvo n. 159/2011 non si applica alla confisca penale ai sensi dell'art. 240-bis, l'assoluzione intervenuta in altro procedimento non intacca una sentenza di confisca irrevocabile in diverso processo e le questioni di merito sulla sproporzione dei redditi rispetto al prezzo dell'immobile rientrano nel sindacato di merito non consentito in Cassazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma relativa ai delitti in materia di stupefacenti; rilevata la condanna dell'imputato ai sensi di questa norma come fatto ostativo alla richiesta di revoca in executivis della confisca (confisca disposta in giudizio di cognizione e divenuta definitiva).
art. 12-sexies legge n. 356/1992
Richiamata dai ricorrenti come presunta violata, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e non specificamente fondate; dalla sentenza non emerge applicazione favorevole della norma ai ricorrenti.
art. 24 d.lvo n. 159/2011
Stabilisce il termine di decadenza per il sequestro finalizzato alla misura di prevenzione reale; la Corte ha chiarito che tale termine non opera, in assenza di specifica previsione normativa, con riguardo alla confisca penale disposta ai sensi dell'art. 240-bis c.p.
art. 240-bis cod. pen.
Consente la confisca nei confronti del terzo quando ricorrono i presupposti; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti nel caso dell'immobile e quindi legittima la confisca anche in capo alla sorella come terzo, sulla base degli accertamenti di sproporzione e disponibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il principio relativo all'eventuale esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza di elementi che escludano la colpa la Corte ha disposte anche somme a favore della Cassa delle ammende.
Precedente giurisprudenziale (Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, LACATUS)
Citato come principio consolidato in materia di inammissibilità della istanza di revoca in executivis quando la confisca è stata disposta in giudizio di cognizione e la parte era stata parte del relativo processo.
Massime di principio
- La richiesta di revoca 'in executivis' della confisca è inammissibile quando la confisca è stata disposta con sentenza di cognizione divenuta definitiva: lo strumento corretto è impugnare nei gradi e nei modi previsti dal processo dove la confisca è stata pronunciata, non l'esecuzione.
- La restituzione di un bene presuppone che il sequestro relativo non sia stato efficace al momento della confisca: se il sequestro è stato revocato anteriormente alla sentenza di confisca, il bene può non rientrare nella misura confiscatoria.
- Il termine di 18 mesi previsto dall'art. 24 d.lvo n. 159/2011 (decadenza del sequestro finalizzato a misure di prevenzione) non si applica automaticamente alle confische penali pronunciate ai sensi dell'art. 240-bis c.p., salvo diversa previsione normativa.
- L'assoluzione o l'esito favorevole intervenuto in un procedimento diverso non incide automaticamente su una sentenza di confisca irrevocabile pronunciata in altro procedimento: le statuizioni fra procedimenti distinti hanno effetti limitati.
- Le questioni di merito relative alla sproporzione tra valore del bene e redditi devono essere contestate nel merito davanti ai giudici di merito; la Corte di Cassazione non riesamina fatti o valutazioni probatorie se non per i profili di legittimità e motivazione.
- Ricorsi generici e privi di specifiche censure rischiano di essere dichiarati inammissibili e comportano condanne alle spese e, in assenza di giustificazione, il pagamento all'Erario (Cassa delle ammende).
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