Cassazione Penale, Sentenza n. 29016/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Lecce: in massima parte deducono vizi di motivazione e violazioni di legge sia con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione di specifici capi d'imputazione (in particolare reati in materia di armi e ricettazione), sia con riferimento all'applicazione/omissione di attenuanti (art. 648 c.p., fatto di particolare tenuità; attenuanti generiche e art. 62 n.4), nonché alla valutazione probatoria delle intercettazioni e degli atti di perquisizione. Taluni ricorrenti contestano la mancanza di riscontri probatori (es. mancata denuncia di furto, assenza di sequestro/riscontro sui beni) e la specificità dei motivi di appello (difetto di specificità). Alcuni chiedono dichiarazione di prescrizione e rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso: a) per Luigi Tarantini: annullamento senza rinvio limitato al reato di cui al capo AS) (illecita detenzione di arma) perché estinto per prescrizione; il resto del ricorso di Tarantini dichiarato inammissibile. Rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per la rideterminazione della pena complessiva (poiché non è possibile rideterminare la pena in Cassazione: gli aumenti per continuazione non erano distinti). b) per Biagio Pagano: ricorso dichiarato inammissibile nella sua totalità; confermate le valutazioni di merito circa responsabilità e rifiuto delle attenuanti speciali/generiche; richiesta di prescrizione non poteva essere accolta in cassazione essendo il ricorso inammissibile. c) per Andrea Mancarella: ricorso dichiarato inammissibile; confermata responsabilità per ricettazione (capo CS) sulla base di intercettazioni e servizio OCP; diniego delle attenuanti generiche regolarmente motivato; richiesta di prescrizione non consentita per inammissibilità. d) per Antonio Vadacca: il ricorso è manifestamente infondato con riferimento al capo N) (ricettazione della "pila") e quindi confermata la condanna; invece rispetto al capo Q) (ricettazione del decespugliatore) il motivo non è manifestamente infondato e la Corte ha rilevato incongruenza tra perquisizione e dichiarazioni di merito (verbale non risultava repertare un decespugliatore marca Echo), pertanto ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo Q) e ha annullato senza rinvio limitatamente a questo capo, con rinvio per rideterminazione della pena. Inoltre, i ricorsi di Pagano e Mancarella comportano condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. In sintesi: due parziali annullamenti per prescrizione (Tarantini capo AS; Vadacca capo Q), la maggior parte dei ricorsi è risultata inammissibile o infondata e le condanne di merito in prevalenza sono state confermate.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b) e e))
richiamato come criterio di impugnazione per violazione di legge e carenza di motivazione; la Cassazione verifica la specificità del motivo e la correttezza giuridica, ma non sindaca valutazioni di fatto non manifestamente illogiche
art. 157 cod. pen.
usato per determinare il tempo necessario alla prescrizione: per i delitti il minimo del termine è il massimo edittale comunque per i delitti sei anni (o otto anni per ricettazione), parametro di calcolo della prescrizione
art. 161 cod. pen.
la prescrizione interrotta aumenta il termine, ma l'aumento non può superare un quarto del tempo necessario a prescrivere; principio applicato nel calcolo concreto dei termini
art. 160, comma 3 cod. pen.
richiamato in relazione agli effetti delle sospensioni e interruzioni sul decorso della prescrizione (sospensione "covid" e sospensioni processuali)
art. 648 cod. pen. (comma 1 e comma 2/ora 4)
norma sulla ricettazione e sulla possibilità dell'attenuante speciale per particolare tenuità: la Corte ricorda che per riconoscerla occorre valutare non solo il valore del bene ma tutte le componenti oggettive e soggettive (art.133 c.p.); il valore esiguo è requisito necessario ma non sufficiente
art. 133 cod. pen.
criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti (capacità a delinquere, modalità, pericolosità etc.); la Corte richiede considerazione complessiva degli elementi previsti dall'art.133 per la particolare tenuità
art. 62-bis cod. pen.
richiamato nelle doglianze su riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche: la valutazione è di merito e sindacabile in cassazione solo se mancante o contraddittoria
art. 62, n. 4 cod. pen.
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità: la Corte indica che l'esclusione può essere motivata con riferimento al valore non lieve del bene e alla valutazione complessiva
art. 591, comma 4 cod. proc. pen.
principio che permette alla Corte di cassazione di rilevare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità anche nel giudizio di legittimità; da ciò deriva l'inammissibilità del motivo in cassazione
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
norma invocata per la condanna alle spese processuali e all'obbligo di versare somma alla cassa delle ammende a carico dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni è questione di fatto di competenza del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Per la prescrizione: calcolare il termine base previsto dall'art.157 c.p.; gli atti interruttivi aumentano il termine ma per una quota non superiore a un quarto (art.161 c.p.); considerare eventuali sospensioni (es. sospensione "covid").
- L'attenuante per particolare tenuità (art.648) richiede la valutazione complessiva degli elementi dell'art.133 c.p.; il valore economico del bene è necessario ma non sufficiente: occorre considerare anche la capacità a delinquere e le modalità.
- L'inammissibilità per difetto di specificità dell'appello è rilevabile anche in Cassazione (art.591 co.4 c.p.p.); se il motivo è inammissibile in appello, la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso corrispondente e ciò preclude la rilevazione successiva della prescrizione.
- La Cassazione non ridetermina la pena quando la sentenza di merito ha applicato aumenti (es. per continuazione o recidiva) senza specificare l'incidenza su ciascun capo: in tal caso si rinvia alla Corte d'appello per la rideterminazione.
- Per la ricettazione, non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto o della denuncia di furto: il giudice può affermare la provenienza delittuosa attraverso prove logiche e indizi coerenti.
- Le doglianze relative alla mancata concessione di attenuanti generiche richiedono che la decisione di merito dia conto dei criteri applicati; la mera formula di rigetto senza motivazione sui parametri dell'art.133 c.p. può essere censurata.
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