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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29016/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Lecce: in massima parte deducono vizi di motivazione e violazioni di legge sia con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione di specifici capi d'imputazione (in particolare reati in materia di armi e ricettazione), sia con riferimento all'applicazione/omissione di attenuanti (art. 648 c.p., fatto di particolare tenuità; attenuanti generiche e art. 62 n.4), nonché alla valutazione probatoria delle intercettazioni e degli atti di perquisizione. Taluni ricorrenti contestano la mancanza di riscontri probatori (es. mancata denuncia di furto, assenza di sequestro/riscontro sui beni) e la specificità dei motivi di appello (difetto di specificità). Alcuni chiedono dichiarazione di prescrizione e rideterminazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha deciso: a) per Luigi Tarantini: annullamento senza rinvio limitato al reato di cui al capo AS) (illecita detenzione di arma) perché estinto per prescrizione; il resto del ricorso di Tarantini dichiarato inammissibile. Rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per la rideterminazione della pena complessiva (poiché non è possibile rideterminare la pena in Cassazione: gli aumenti per continuazione non erano distinti). b) per Biagio Pagano: ricorso dichiarato inammissibile nella sua totalità; confermate le valutazioni di merito circa responsabilità e rifiuto delle attenuanti speciali/generiche; richiesta di prescrizione non poteva essere accolta in cassazione essendo il ricorso inammissibile. c) per Andrea Mancarella: ricorso dichiarato inammissibile; confermata responsabilità per ricettazione (capo CS) sulla base di intercettazioni e servizio OCP; diniego delle attenuanti generiche regolarmente motivato; richiesta di prescrizione non consentita per inammissibilità. d) per Antonio Vadacca: il ricorso è manifestamente infondato con riferimento al capo N) (ricettazione della "pila") e quindi confermata la condanna; invece rispetto al capo Q) (ricettazione del decespugliatore) il motivo non è manifestamente infondato e la Corte ha rilevato incongruenza tra perquisizione e dichiarazioni di merito (verbale non risultava repertare un decespugliatore marca Echo), pertanto ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo Q) e ha annullato senza rinvio limitatamente a questo capo, con rinvio per rideterminazione della pena. Inoltre, i ricorsi di Pagano e Mancarella comportano condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. In sintesi: due parziali annullamenti per prescrizione (Tarantini capo AS; Vadacca capo Q), la maggior parte dei ricorsi è risultata inammissibile o infondata e le condanne di merito in prevalenza sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b) e e))

    richiamato come criterio di impugnazione per violazione di legge e carenza di motivazione; la Cassazione verifica la specificità del motivo e la correttezza giuridica, ma non sindaca valutazioni di fatto non manifestamente illogiche

  • art. 157 cod. pen.

    usato per determinare il tempo necessario alla prescrizione: per i delitti il minimo del termine è il massimo edittale comunque per i delitti sei anni (o otto anni per ricettazione), parametro di calcolo della prescrizione

  • art. 161 cod. pen.

    la prescrizione interrotta aumenta il termine, ma l'aumento non può superare un quarto del tempo necessario a prescrivere; principio applicato nel calcolo concreto dei termini

  • art. 160, comma 3 cod. pen.

    richiamato in relazione agli effetti delle sospensioni e interruzioni sul decorso della prescrizione (sospensione "covid" e sospensioni processuali)

  • art. 648 cod. pen. (comma 1 e comma 2/ora 4)

    norma sulla ricettazione e sulla possibilità dell'attenuante speciale per particolare tenuità: la Corte ricorda che per riconoscerla occorre valutare non solo il valore del bene ma tutte le componenti oggettive e soggettive (art.133 c.p.); il valore esiguo è requisito necessario ma non sufficiente

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti (capacità a delinquere, modalità, pericolosità etc.); la Corte richiede considerazione complessiva degli elementi previsti dall'art.133 per la particolare tenuità

  • art. 62-bis cod. pen.

    richiamato nelle doglianze su riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche: la valutazione è di merito e sindacabile in cassazione solo se mancante o contraddittoria

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità: la Corte indica che l'esclusione può essere motivata con riferimento al valore non lieve del bene e alla valutazione complessiva

  • art. 591, comma 4 cod. proc. pen.

    principio che permette alla Corte di cassazione di rilevare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità anche nel giudizio di legittimità; da ciò deriva l'inammissibilità del motivo in cassazione

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    norma invocata per la condanna alle spese processuali e all'obbligo di versare somma alla cassa delle ammende a carico dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili

Massime di principio

  • La valutazione delle intercettazioni è questione di fatto di competenza del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Per la prescrizione: calcolare il termine base previsto dall'art.157 c.p.; gli atti interruttivi aumentano il termine ma per una quota non superiore a un quarto (art.161 c.p.); considerare eventuali sospensioni (es. sospensione "covid").
  • L'attenuante per particolare tenuità (art.648) richiede la valutazione complessiva degli elementi dell'art.133 c.p.; il valore economico del bene è necessario ma non sufficiente: occorre considerare anche la capacità a delinquere e le modalità.
  • L'inammissibilità per difetto di specificità dell'appello è rilevabile anche in Cassazione (art.591 co.4 c.p.p.); se il motivo è inammissibile in appello, la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso corrispondente e ciò preclude la rilevazione successiva della prescrizione.
  • La Cassazione non ridetermina la pena quando la sentenza di merito ha applicato aumenti (es. per continuazione o recidiva) senza specificare l'incidenza su ciascun capo: in tal caso si rinvia alla Corte d'appello per la rideterminazione.
  • Per la ricettazione, non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto o della denuncia di furto: il giudice può affermare la provenienza delittuosa attraverso prove logiche e indizi coerenti.
  • Le doglianze relative alla mancata concessione di attenuanti generiche richiedono che la decisione di merito dia conto dei criteri applicati; la mera formula di rigetto senza motivazione sui parametri dell'art.133 c.p. può essere censurata.

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