Sentenza del 03/09/2015 n. 820 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Tardiva riassunzione a seguito di sentenza della Cassazione con rinvio - Mancata comunicazione del deposito della sentenza - Rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. - Spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha chiesto la rimessione in termini e la riassunzione della causa dopo una sentenza della Corte di Cassazione con rinvio. La riassunzione era stata effettuata oltre il termine annuale previsto dall'art. 63 del D.Lgs. 546/1992 perché la sentenza della Cassazione non era stata comunicata al difensore, il cui studio si era trasferito. Nel merito, la contribuente contestava l'accertamento basato sui parametri fiscali, sostenendo che l'Ufficio non avesse considerato le concrete caratteristiche marginali dell'attività e le giustificazioni fornite durante il contraddittorio.
La decisione
Il Collegio ha accolto la richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., ritenendo provata la mancata comunicazione della sentenza e insussistente una condotta negligente della contribuente. Ha quindi esaminato il merito, rilevando che l'Ufficio non aveva adeguatamente motivato il mancato esame delle giustificazioni della contribuente né dimostrato l'applicabilità concreta dei risultati standardizzati. Le caratteristiche dell'attività, esercitata in un locale molto piccolo, senza dipendenti, con clientela limitata e beni strumentali necessari anche per volumi minimi, hanno consentito di superare la presunzione di maggiori ricavi. L'appello dell'Ufficio è stato respinto, è stato confermato l'annullamento dell'atto impositivo e le spese di tutti i gradi, compreso quello di Cassazione, sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 153, comma 2, c.p.c.
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.
La rimessione in termini è stata ritenuta applicabile quando la tardiva riassunzione dipende dalla mancata comunicazione della sentenza e non da negligenza della parte.
Art. 63 del D.Lgs. 546/1992
La riassunzione deve essere effettuata entro il termine annuale previsto dalla norma.
L'Agenzia sosteneva che il termine decorresse dal deposito della sentenza della Cassazione; il Collegio ha tuttavia ritenuto che, nel caso concreto, la mancata comunicazione impedisse di imputare la decadenza alla contribuente.
Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992
Per quanto non disposto dal decreto si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
La disposizione consente di applicare l'istituto della rimessione in termini al processo tributario.
D.P.C.M. 29 gennaio 1996
I parametri fiscali non possono essere applicati automaticamente: devono essere verificati in relazione alla concreta situazione economica dell'attività e alle spiegazioni offerte dal contribuente.
Principi costituzionali del diritto di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale
La mancata rimessione in termini, in assenza di colpa della parte e quando la decadenza dipenda da un'omessa comunicazione processuale, determinerebbe una compressione ingiustificata del diritto di difesa.
Massime di principio
- Quando una parte decade dal termine per riassumere una causa a causa della mancata comunicazione della sentenza e dimostra di non aver agito negligentemente, può chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.
- La mancata comunicazione deve essere documentata con elementi oggettivi, come relate di notifica negative, trasferimento dello studio del difensore e prova della data in cui la parte ha effettivamente conosciuto la decisione.
- Nel processo tributario, i termini di riassunzione devono essere rispettati, ma la loro inosservanza non deve essere imputata alla parte quando l'inosservanza dipende da un'omissione processuale non riconducibile alla sua volontà.
- Gli accertamenti fondati su parametri o standard fiscali non sono automaticamente legittimi: l'Amministrazione deve dimostrarne l'applicabilità al caso concreto e confrontarsi con le specifiche giustificazioni fornite dal contribuente.
- Il contribuente può superare la presunzione di maggiori ricavi dimostrando, con elementi concreti e coerenti, la marginalità dell'attività, la ridotta struttura operativa, l'assenza di dipendenti, la limitatezza della clientela e la necessità dei beni strumentali anche in presenza di ricavi modesti.
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