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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11015/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego, da parte della Corte d'appello, dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto) sostenendo che la presenza di più reati unificati dal vincolo della continuazione non può di per sé escludere l'applicabilità della causa di non punibilità, specie quando i reati riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. Denunciava inoltre una presunta contraddittorietà della motivazione, poiché la Corte aveva riconosciuto attenuanti (art. 62 n. 4 c.p. e attenuante speciale ai sensi dell'art. 648 c.p. comma finale) ma negato l'art. 131-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia effettuato una corretta valutazione: l'art. 131-bis è applicabile solo se sussistono congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, valutate secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; nel caso di specie il reato (art. 474 c.p. in relazione alla ricettazione di cui all'art. 648 c.p.) è risultato consequenziale ad altro delitto e dunque non isolabile come fatto di particolare tenuità. La Cassazione ha inoltre escluso contraddittorietà tra il riconoscimento di talune attenuanti e il diniego dell'art. 131-bis, sottolineando la diversa struttura normativa e i diversi presupposti applicativi. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto; applicabile solo se congiuntamente sussistono la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, e solo per reati con pena detentiva massima non superiore a cinque anni (o pena pecuniaria). La mera pluralità di reati in continuazione non esclude automaticamente l'applicazione: il giudice deve verificare concretamente i requisiti.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri di valutazione della particolare tenuità del fatto (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, altri criteri). La Corte ha richiamato tali criteri per escludere la tenuità nel caso concreto.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Attenuante della diminuzione della pena per particolare tenuità del danno patrimoniale: può essere riconosciuta anche quando non ricorra l'art. 131-bis, poiché ha diversa natura e presupposti rispetto alla causa di non punibilità.

  • art. 474 cod. pen.

    Reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; la Corte territoriale ha ritenuto che il reato avesse riguardato marchi diversi e fosse consequenziale ad altro illecito, elemento che ha influito sulla valutazione di tenuità.

  • art. 648 cod. pen. (comma finale)

    Prevede l'attenuante del fatto di particolare tenuità per la ricettazione; la Corte d'appello ha riconosciuto tale attenuante in concreto, ma la Cassazione ha spiegato che ciò non equivale automaticamente alla non punibilità ex art. 131-bis, dato il diverso e più ampio accertamento richiesto da quest'ultima disposizione.

  • art. 14, comma 5-ter e 5-quater, d.lgs. 286/1998

    Norme richiamate in relazione ai reati per i quali l'imputato è stato condannato; citate nel contesto della sentenza di merito confermata per il resto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad altre sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; è stata applicata per liquidare le spese e la sanzione pecuniaria.

  • Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata dalla Corte di Cassazione sul tema della responsabilità per proposizione di ricorso che determina inammissibilità per colpa, a fondamento della sanzione pecuniaria imposta.

  • Ordinanza Sezioni Unite, 27 gennaio 2022 (giurisprudenza della Cassazione)

    Ha affermato che la pluralità di reati in continuazione non preclude automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis; tuttavia la valutazione resta rimessa al giudice di merito che deve apprezzare se la continuazione integra gli elementi che escludono la tenuità o configurano abitualità.

Massime di principio

  • La pluralità di reati collegati dalla continuazione non esclude di per sé l'applicazione dell'art. 131-bis: il giudice deve valutare concretamente la particolare tenuità e la non abitualità secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Il riconoscimento di attenuanti (es. art. 62 n. 4 c.p. o l'attenuante speciale dell'art. 648 c.p.) non comporta automaticamente la non punibilità ex art. 131-bis, poiché quest'ultima richiede una valutazione più ampia e la verifica della non abitualità del comportamento.
  • Quando la condotta è consequenziale o strumentale ad un altro reato (es. ricettazione connessa ad altro illecito), è più difficile che la stessa venga ritenuta di 'particolare tenuità' ai sensi di art. 131-bis.
  • Prima di chiedere l'applicazione dell'art. 131-bis occorre verificare il requisito soggettivo/oggettivo: il reato deve rientrare nel tetto massimo di pena previsto (detentiva max 5 anni o pena pecuniaria) e deve essere dimostrabile la non abitualità del comportamento.
  • Nel caso di impugnazioni infondate o inammissibili, il ricorrente rischia condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per dolo o colpa nella proposizione del gravame; valutare preventivamente la fondatezza giuridica del ricorso.

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