Cassazione Civile, Ordinanza n. 14280/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente per asserita assenza ingiustificata. La Corte d'appello aveva già confermato l'illegittimità del recesso, ritenendo insussistente il fatto contestato e, soprattutto, che il licenziamento fosse stato determinato da un motivo ritorsivo; aveva inoltre riconosciuto alla lavoratrice l'inquadramento nel IV livello del CCNL Commercio con relative differenze retributive. La società ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi. In sintesi, ha censurato: l'omessa pronuncia sull'eccezione di tardiva produzione documentale e sulla decadenza dall'impugnazione del licenziamento; la violazione dei canoni di interpretazione del documento da cui la Corte d'appello aveva desunto la ricezione, da parte datoriale, dell'istanza di conciliazione; la violazione delle norme sulla confessione e sull'onere della prova; la falsa applicazione delle norme sulle ferie, sostenendo l'illegittimità dell'assenza dal 25 luglio 2022; la violazione delle norme sulle presunzioni e il loro uso per ritenere implicita l'autorizzazione alle ferie; il vizio di motivazione per asserita inidoneità del percorso argomentativo sulla sussistenza del fatto addebitato; l'erronea applicazione della disciplina sul motivo illecito e sulla ritorsività del licenziamento; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla statuizione sulla nullità del recesso; infine, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver riconosciuto un inquadramento intermedio non espressamente richiesto. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, osservando in particolare che molti di essi sollecitavano una rivalutazione del merito e dei fatti, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e rispettosa del minimo costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Ancona sia quanto alla declaratoria di illegittimità/nullità del licenziamento disciplinare, ritenuto sorretto da motivo ritorsivo e comunque basato su un fatto insussistente, sia quanto al riconoscimento dell'inquadramento della lavoratrice nel IV livello del CCNL Commercio con condanna alle differenze retributive. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione e dell'omessa pronuncia, ma ritenuto non violato perché la Corte di merito ha comunque deciso sulle questioni rilevanti, anche implicitamente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per le censure di nullità della sentenza; la Corte ribadisce che l'omessa pronuncia riguarda domande o eccezioni di merito, non questioni processuali già esaminate implicitamente.
art. 6 L. n. 604/1966
Richiamato per l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del licenziamento; la Corte d'appello aveva escluso la decadenza sulla base della ricezione tempestiva della richiesta di conciliazione.
artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 c.c.
I canoni ermeneutici non risultano violati quando il ricorrente si limita a proporre una lettura alternativa del documento e dei fatti accertati dal giudice di merito.
artt. 1367-1371 c.c.
Richiamati nel motivo di ricorso, ma non ritenuti utilmente specificati né violati in modo decisivo.
artt. 2730, 2731, 2733, 2735 c.c.
La confessione stragiudiziale resa a un terzo non è prova legale ma mezzo di prova liberamente apprezzabile dal giudice; può fondare anche da sola il convincimento.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La loro violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o attribuisce ad una prova un valore diverso da quello legale; non quando rivaluta le prove secondo il proprio prudente apprezzamento.
art. 2697 c.c.
La violazione è deducibile solo se l'onere della prova è stato posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice.
art. 2109 c.c.
Richiamato per contestare la disciplina delle ferie, ma la censura è stata ritenuta una contestazione di fatto, non di diritto.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Invocati in relazione alla gestione delle ferie e al comportamento delle parti, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse a una nuova ricostruzione dei fatti.
art. 238 CCNL Commercio e Terziario
Richiamato per sostenere l'illegittimità dell'assenza e la disciplina delle ferie, senza accoglimento della censura.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono prova completa rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; il sindacato di legittimità non può sostituire una diversa lettura degli indizi, salvo illogicità manifesta.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per denunciare motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione era percepibile e controllabile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo in presenza di mancanza assoluta o incomprensibilità della motivazione, non per semplice insufficienza.
art. 1345 c.c.
Il motivo illecito determinante, se esclusivo e ritorsivo, rende nullo il licenziamento; la prova della ritorsione grava sul lavoratore e può essere desunta da presunzioni, senza necessità di comparare tutte le ragioni del recesso.
art. 2 d.lgs. n. 23/2015
Richiamato come base della tutela reale applicata in caso di licenziamento nullo o illegittimo nel regime del Jobs Act.
art. 112 c.p.c.
Non è violato se il giudice attribuisce una qualificazione giuridica o un inquadramento inferiore a quello richiesto, ma pur sempre ricompreso nella domanda; il giudice può riconoscere una qualifica intermedia implicitamente compresa nella pretesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto dalla parte soccombente.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito; non sussiste, di regola, per la mancata considerazione esplicita di questioni processuali quando il giudice le abbia comunque superate o assorbite implicitamente.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente proposta come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto, delle prove o del significato degli atti di causa.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce ad una prova un valore legale diverso da quello previsto; non quando apprezza liberamente il materiale istruttorio e preferisce una ricostruzione dei fatti ad un'altra.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda soltanto l'errata ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, non la mera contestazione dell'esito della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
- Le presunzioni semplici costituiscono prova piena rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; il sindacato di legittimità è limitato ai casi di motivazione manifestamente illogica o apparente.
- La confessione stragiudiziale resa a un terzo non è prova legale, ma mezzo di prova liberamente valutabile dal giudice, anche in via esclusiva, se ritenuto attendibile e rilevante.
- Nel licenziamento ritorsivo o per motivo illecito determinante, la nullità richiede la prova che l'intento ritorsivo sia stato l'unica ragione determinante del recesso; la dimostrazione può essere tratta anche da indizi e dall'insussistenza o pretestuosità del diverso motivo formalmente addotto.
- Il giudice di merito può riconoscere al lavoratore un inquadramento intermedio rispetto a quello richiesto e a quello attribuito dal datore di lavoro, quando tale soluzione sia implicitamente compresa nella domanda e sorretta dagli elementi di fatto emersi in causa.
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