Cassazione Penale, Sentenza n. 37342/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva: a) essere incensurato e senza carichi pendenti; b) aver rinunciato a motivi di appello relativi alla responsabilità (comportamento ritenuto collaborativo); c) essere detenuto dal 27/04/2019 per fatti risalenti al 2015 (tempo 'silente'). Contestava inoltre l'applicazione della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p., sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla rilevanza del tempo trascorso e non avrebbe valutato come tali elementi ridimensionassero il quadro cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse applicato correttamente i principi giurisprudenziali relativi all'art. 275, comma 3, c.p.p.: la presunzione di pericolosità è relativa e il tempo trascorso può contribuire a superarla solo se valutato nel concreto collegamento con la personalità e la 'storia' dell'indagato e con gli elementi specifici del caso. Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato la molteplicità e gravità dei fatti (numerosi episodi di cessione di stupefacente e più fatti estorsivi), il contesto di criminalità radicata e la personalità del ricorrente, non emergendo elementi tali da dimostrare la dissociazione o il venir meno delle esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, codice di procedura penale
art. 275, comma 3, c.p.p.
Costituisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: può essere superata, ma il giudice deve motivare alla luce degli elementi concreti (anche d'ufficio o su impulso di parte), valutando il tempo trascorso in relazione alla personalità e alla storia dell'imputato; la valenza del tempo è relativa e va commisurata al caso concreto.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (legge stupefacenti), artt. 73 e 74
artt. 73-74 d.P.R. 309/1990
Norme che disciplinano i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope; nel caso concreto il ricorrente è stato condannato per più episodi di cessione di sostanze stupefacenti, fatto ritenuto rilevante ai fini della valutazione della pericolosità e della permanenza della misura cautelare.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma che ha inciso sui criteri di applicazione delle misure cautelari e sul ruolo del tempo trascorso; la Corte ne ricava che il tempo 'silente' può essere elemento idoneo a dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari se correlato agli altri elementi del caso concreto.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice di procedura penale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma citata in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte (esecuzione della sentenza, comunicazioni); utilizzata per gli adempimenti formali conseguenti alla pronuncia.
Massime di principio
- La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. è relativa: il tempo trascorso può contribuire a superarla, ma solo se valutato in connessione con la personalità dell'imputato, la sua storia processuale e comportamentale e con gli elementi concreti del caso.
- L'assenza di precedenti o la rinuncia ad impugnazioni non sono di per sé sufficienti a dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari, specialmente se il soggetto è coinvolto in fatti multipli e gravi o in contesti di criminalità organizzata.
- Per superare la presunzione occorrono elementi specifici e probativi (es. prova di dissociazione dal sodalizio, cambiamento di condotta, controlli favorevoli, elementi concreti che attestino la cessazione del pericolo) e non mere valutazioni astratte basate sul tempo trascorso.
- Il giudice ha l'obbligo, anche d'ufficio o su impulso di parte, di motivare in modo concreto e circostanziato la valutazione circa l'incidenza del tempo trascorso sui presupposti cautelari: la motivazione deve spiegare perché gli elementi prodotti non sono idonei a superare la presunzione.
- La gravità, la molteplicità dei fatti e l'eventuale collocazione in contesti criminali radicati aumentano l'onere probatorio per chi chiede la sostituzione della misura cautelare; tali elementi rendono più difficile far venire meno la presunzione di pericolosità.
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