Cassazione Penale, Sentenza n. 29049/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sassari che aveva respinto la richiesta di riesame dell'indagato avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di gravità indiziaria: contestava il riconoscimento operato dalla persona offesa (sostenendo incompatibilità degli indumenti sequestrati con quelli indossati dal rapinatore e che il volto fosse coperto), contestava la qualificazione come indizio della voce e dei versi gutturali, lamentava la valorizzazione della mancanza di videoriprese come prova dell'infondatezza dell'alibi (uscita di casa per portare il cane) e censurava la valutazione come indizio della reazione rabbiosa e delle minacce dell'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che in sede cautelare sia sufficiente la presenza di gravi indizi e non la prova piena del reato; il Tribunale ha motivato in modo coerente e non illogico, fondando il giudizio in particolare sulle dichiarazioni della persona offesa (che ha riconosciuto l'indagato per movenze e suoni, nonostante il volto coperto) e sui riscontri oggettivi (capi di abbigliamento compatibili e assenza di videoriprese che non prova l'alibi). Il ricorso si limitava a rimettere in discussione la valutazione dei fatti già svolta dal giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; è stato disposto l'invio degli atti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94 co. 1-ter disp.att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che il criterio della prova piena e la particolare qualificazione degli indizi richiesta dal comma 2 si applicano al giudizio di merito, non alla fase cautelare; in cautela non è necessario il grado di rigorosità del comma 2.
art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 ma non il comma 2, confermando che per l'adozione di misure cautelari è sufficiente la presenza di gravi indizi senza la particolare qualificazione prevista per il giudizio di merito.
art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. e
Richiamato in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorso che deduca insussistenza dei gravi indizi e assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se denunci la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione; non sono ammesse censure che si limitano a rimettere in dubbio la ricostruzione dei fatti.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria cui sono stati rimessi gli atti a seguito della decisione.
Massime di principio
- In fase cautelare il giudice valuta la sussistenza dei gravi indizi e non richiede la prova piena: perciò elementi come il riconoscimento della persona offesa e riscontri parziali possono essere sufficienti a mantenere la misura.
- Il riconoscimento operato dalla persona offesa può avere rilievo anche se il volto dell'autore era parzialmente coperto, quando sia fondato su altri elementi percettivi (movimenti, voce, versi) e quando la vittima abbia avuto conoscenza precedente dell'indagato.
- La mera mancanza di videoriprese non costituisce automaticamente la prova dell'alibi: l'assenza di prove che confermino l'affermazione difensiva può essere valutata come elemento indiziario avverso l'indagato.
- Reazioni emotive o minacce dell'indagato non escludono automaticamente la colpevolezza e possono essere valutate come indizi, salvo contesto che giustifichi una reazione normale; la valutazione spetta al giudice di merito.
- In Cassazione i ricorsi che si limitano a contestare la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito, senza dedurre violazioni di legge o manifesta illogicità, sono spesso dichiarati inammissibili.
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