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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6635/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione della Corte di appello che aveva disposto l'estradizione verso la Polonia per l'esecuzione di una pena di 2 anni (per omicidio e lesioni colpose), sostenendo che doveva applicarsi la decisione quadro 2008/909/GAI e il d.lgs. n.161/2010 (attuativo), che permettono il trasferimento per l'esecuzione della pena nello Stato di residenza al fine di favorire la risocializzazione. La difesa ha invitato anche la Corte costituzionale n.274/2011 come supporto alla tesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che nella fase giurisdizionale dell'istruttoria estradizionale (art. 704 c.p.p.) non trova applicazione il meccanismo della decisione quadro 2008/909/GAI: la Convenzione europea di estradizione del 1957, applicabile ratione temporis al rapporto con la Polonia, non consente allo Stato richiesto di disporre l'esecuzione della pena sul proprio territorio ma solo di rifiutare l'estradizione o chiedere informazioni; eventuali domande di esecuzione nello Stato richiesto devono essere trattate nella fase amministrativa di competenza del Ministro della giustizia o tramite gli strumenti del mutuo riconoscimento (mandato di arresto europeo e decisione quadro 2008/909/GAI) nei casi di loro applicabilità. La Corte ha inoltre ricordato che la richiesta di esecuzione in Italia può essere promossa dal Ministro o dalla persona interessata ai sensi dell'art.12 d.lgs. n.161/2010 e che le dichiarazioni della Polonia ai sensi dell'art.28 della decisione quadro 2008/909/GAI sono state ritenute prive di effetto dalla Corte di giustizia (C-573/17). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Convenzione europea di estradizione (1957)

    Regola i rapporti estradizionali tra Italia e Polonia; non prevede che lo Stato richiesto possa disporre l'esecuzione di una pena comminata a suo cittadino sul proprio territorio, ma solo rifiutare l'estradizione o richiedere informazioni/procedimenti allo Stato richiedente

  • Decisione quadro 2008/909/GAI

    art. 4, art. 12, art. 25, art. 28 (richiamati nella sentenza)

    Disciplina il trasferimento dell'esecuzione delle pene nell'ambito del meccanismo del mutuo riconoscimento; non è applicabile nella fase giurisdizionale dell'estradizione regolata dalla Convenzione del 1957 e richiede, in linea generale, il consenso dello Stato che ha emesso la sentenza salvo ipotesi specifiche previste dalla decisione quadro sul mandato di arresto europeo

  • Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato di arresto europeo)

    art. 34, artt. 4 e 5 richiamati nella sentenza

    Prevede la possibilità per lo Stato di esecuzione di rifiutare la consegna per consentire l'esecuzione della pena nel proprio territorio; il regime del mandato di arresto europeo e della decisione quadro 2008/909/GAI operano insieme quando applicabili

  • Decreto legislativo n.161 del 2010

    Regola la procedura per il riconoscimento e l'esecuzione in Italia di sentenze penali di altri Stati UE; consente che la richiesta di trasmissione della sentenza sia rivolta dallo Stato di condanna o dalla persona interessata

  • Codice di procedura penale (Italia)

    art. 704, art. 696, art. 697, art. 705 (richiamati)

    Art. 704 disciplina la verifica giurisdizionale preliminare dell'estradizione; la Corte d'appello ha il controllo di legalità e garanzia in questa fase, mentre la decisione sull'estradizione spetta al Ministro (art. 697) che valuta anche le condizioni personali; art. 696 integra la disciplina pattizia

  • Sentenza Corte costituzionale

    Ha precisato che il procedimento estradizionale ha due fasi (giurisdizionale e amministrativa) e che la fase amministrativa del Ministro è soggetta a controllo del giudice amministrativo; conferma che questioni quali l'esecuzione della pena in Italia possono essere valutate nella fase amministrativa

  • Sentenza Corte di giustizia UE

    C-573/17 (Grande Sezione), 24 giugno 2019

    Ha ritenuto priva di effetti la dichiarazione della Polonia resa ai sensi dell'art.28 della decisione quadro 2008/909/GAI quando resa successivamente alla data di adozione della decisione quadro

Massime di principio

  • Distinguere sempre la fase giurisdizionale (controllo di legalità sull'estradizione) dalla fase amministrativa (decisione finale del Ministro della giustizia): richieste di esecuzione della pena nello Stato richiesto sono tipicamente valutate nella fase amministrativa
  • Se il procedimento è regolato da una convenzione estradizionale antecedente all'entrata in vigore del mandato di arresto europeo, gli strumenti del mutuo riconoscimento (decisione quadro 2008/909/GAI) potrebbero non essere applicabili nella fase giudiziaria e richiedono condizioni di applicabilità specifiche
  • La persona interessata o il Ministro possono promuovere la procedura di trasferimento dell'esecuzione in Italia ai sensi del d.lgs. n.161/2010 (art.12); quindi l'istanza di trasferimento non è esclusa, ma va proposta secondo le vie procedurali appropriate
  • Verificare sempre la compatibilità temporale (ratione temporis) della sentenza estera con gli strumenti europei (MAE e decisione quadro 2008/909/GAI) e le eventuali dichiarazioni degli Stati membri (art.28 decisione quadro) alla luce della giurisprudenza CJEU
  • Nel processo di estradizione considerare che il rifiuto dell'estradizione e la valutazione delle condizioni personali possono essere motivi amministrativi che il Ministro può valutare; è possibile il controllo giurisdizionale su atti amministrativi conseguenti
  • In caso di convinti legami con lo Stato di residenza o cittadinanza, agire tempestivamente nella fase amministrativa e/o tramite la procedura di riconoscimento per ottenere l'esecuzione della pena nello Stato di residenza

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