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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28737/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006, emesso nei confronti di un contribuente e impugnato davanti al giudice tributario. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale, in appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: con i primi due ha denunciato la nullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse omesso di esaminare la doglianza relativa alla riserva di legge e alla violazione dell'art. 23 Cost., nonché quella relativa all'insufficienza di motivazione dell'avviso di accertamento sintetico; con il terzo ha dedotto ancora violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omesso esame della circostanza che, nell'anno 2008, non vi sarebbe stato alcun incremento patrimoniale; con il quarto ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 1142 e 2728 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sussistente il possesso o la disponibilità di un natante tra il 2005 e il 2008, senza considerare la prova contraria offerta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza della CTR avesse effettivamente omesso di pronunciare sulle questioni di insufficienza di motivazione dell'avviso e di contrasto con la riserva di legge ex art. 23 Cost., nonostante fossero state ritualmente devolute in appello, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. Il terzo motivo è stato rigettato perché la CTR aveva considerato implicitamente irrilevanti le ulteriori operazioni, avendo valorizzato soltanto la cessione dell'imbarcazione ai fini dell'imponibile. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non chiariva adeguatamente la violazione denunciata rispetto alla fattispecie astratta e, in realtà, mirava a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte; l'omesso esame di questioni devolute integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina nullità della sentenza.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza per omessa pronuncia può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge può essere fatta valere in cassazione quando il vizio denunciato attiene all'erronea applicazione della norma sostanziale o processuale.

  • art. 23 Cost.

    La doglianza relativa alla riserva di legge in materia tributaria deve essere esaminata dal giudice di merito se ritualmente proposta.

  • art. 1142 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di possesso, quale parametro per contestare la ritenuta disponibilità del natante.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni e prova contraria rispetto alla disponibilità del bene.

  • art. 378 c.p.c.

    È stata depositata una memoria telematica illustrativa ai sensi di tale norma.

Massime di principio

  • In sede di appello e di legittimità il giudice deve esaminare e decidere tutte le questioni ritualmente introdotte dalle parti; la mancata risposta su una censura specifica integra omessa pronuncia e quindi nullità della sentenza.
  • Quando il giudice di merito non sviluppa alcuna motivazione, neppure implicita o incidentale, su una questione decisiva devoluta in appello, la sentenza è viziata per violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduce violazione di legge deve indicare in modo chiaro la norma asseritamente violata e spiegare in che cosa consista l'errore nell'applicazione al caso concreto; in difetto, la censura è inammissibile.
  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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