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Sentenza

Sentenza n. 39/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 159/2024 del 27 giugno 2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202502267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 159/2024, passata in giudicato, relativa al pagamento delle somme dovute per la carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Como che aveva accertato il loro diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo, condannando l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata ritualmente notificata ed era passata in giudicato. Nonostante ciò, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l’esistenza o l’ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. La documentazione e le dichiarazioni dei ricorrenti dimostravano l’assenza di pagamenti, mentre il Ministero non aveva contestato né l’an né il quantum del credito. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che provveda entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte dei ricorrenti. Il commissario dovrà riferire al TAR sugli adempimenti compiuti; il relativo compenso è stato ritenuto compreso nel trattamento già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per accertare l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e per adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima di poter attivare l’azione esecutiva o il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto, il suo decorso ha consentito di accertare l’inadempimento ministeriale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti dell’amministrazione che non esegua una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata e contenente una condanna al pagamento, una volta decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie pubbliche.
  • Quando l’amministrazione non contesta né l’esistenza né l’ammontare del credito risultante dal titolo giudiziale e non dimostra di avervi dato esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza sulla base della documentazione prodotta dal creditore e dell’assenza di contestazioni dell’amministrazione.
  • In caso di persistente mancata esecuzione dell’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per compiere gli atti necessari al pagamento e imponendo all’amministrazione inadempiente i relativi oneri.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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