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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9398/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna per violazione di legge (artt. 633 e 639-bis c.p.) sostenendo di essere entrata nell'immobile il 17.4.2020 unicamente per impedire che terzi si impossessassero delle sue suppellettili, senza sussistere né l'elemento materiale di una occupazione significativa né l'elemento psicologico della volontà di trarre profitto. Contestualmente deduce violazioni processuali (artt. 125, 530, 533, 546 c.p.p.) per mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. o, alternativamente, del beneficio della sospensione condizionale della pena, lamentando difetto di motivazione su questi punti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le decisioni di primo e secondo grado formano una "doppia conforme" e la ricostruzione fattuale del Tribunale (che aveva evidenziato come l'ATER fosse rientrata in possesso dell'immobile e lo avesse murato e che i prevenuti non erano assegnatari né versavano indennità di occupazione) dimostra l'arbitrarietà dell'ingresso della De Rosa, configurando il reato di invasione di edifici ex art. 633 c.p. Ha inoltre ritenuto preclusi i rilievi sullo stato di necessità e sulla sospensione condizionale perché non dedotti in appello; ha invece respinto la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. sostenendo che, trattandosi di reato permanente, la causa di non punibilità per particolare tenuità non può essere riconosciuta fintantoché la permanenza dell'illecito non sia cessata. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, mantenendo la decisione di merito (la Corte d'appello aveva assolto Colangeli e rideterminato la pena per De Rosa in mesi 8 di reclusione ed euro 80 di multa).

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    La Corte interpreta il reato come consistente nell'introdursi arbitrariamente in un immobile altrui ('contra ius') e considera l'occupazione come manifestazione materiale della condotta vietata; applicabile nel caso di riappropriazione dopo che l'ente proprietario era rientrato nella disponibilità dell'immobile.

  • art. 639-bis cod. pen.

    Richiamato in motivazione insieme ad art. 633 c.p.; la censura relativa a questa norma è stata trattata unitamente alla valutazione sull'elemento soggettivo e oggettivo dell'invasione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nella doglianza sulla motivazione; la Corte rileva che questioni non dedotte in appello non possono essere rinnovate in cassazione.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali invocate per vizio di motivazione; la Corte valuta che la motivazione dei giudici di merito è adeguata e che alcune questioni risultano precluse.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Citata tra le disposizioni processuali in relazione alle doglianze sulla decisione d'appello; la Corte ritiene non sorrette da motivo efficace le censure rimaste in sede di legittimità.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorso; la Corte sottolinea il divieto di sollevare in cassazione questioni non oggetto di gravame in appello.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile ai reati permanenti fintantoché la condotta delittuosa perduri; pertanto non può essere riconosciuta se l'occupazione illegittima non è cessata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usata per fondare la condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Se in primo e secondo grado le decisioni convergono su una medesima ricostruzione dei fatti ("doppia conforme"), la Cassazione limita il sindacato di merito e può ritenere infondate censure relative alla valutazione probatoria.
  • Il reato di invasione di edifici (art. 633 c.p.) richiede un'ingressione arbitraria ("contra ius"); l'aver continuato a occupare dopo che il proprietario/ente è rientrato nella disponibilità e ha murato l'immobile costituisce elemento concreto di invasione.
  • Le questioni non dedotte o non discusse in appello risultano in genere precluse in Cassazione: per farle valere è necessario sollevarle già nel gravame.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è inapplicabile ai reati permanenti fino alla cessazione della condotta illecita; la persistenza dell'occupazione impedisce il riconoscimento della tenuità.
  • Il beneficio della sospensione condizionale della pena va richiesto nel corso del giudizio di merito; l'omessa richiesta può precludere il gravame in Cassazione sulla mancata concessione.
  • Un ricorso per cassazione manifestamente infondato o non consentito può comportare la condanna alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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