Cassazione Civile, Ordinanza n. 15581/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente due avvisi di accertamento per maggiori imposte IRPEF e altro, relativi agli anni 2006 e 2007, sulla base dell'accertamento sintetico fondato sui dati dell'anagrafe tributaria e su quelli prodotti dallo stesso contribuente ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi davanti alla CTP, che aveva accolto parzialmente i ricorsi; in appello la CTR aveva invece accolto l'appello principale dell'Ufficio e rigettato l'incidentale del contribuente, confermando la validità degli atti impositivi. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi, ma nelle memorie depositate dichiarava di rinunciare al ricorso, affermando anche di avere definito le pendenze tributarie, senza però chiarire il collegamento tra la procedura di condono invocata e i due avvisi di accertamento oggetto del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso dichiarata dal contribuente e ha pronunciato l'estinzione del giudizio, con cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ritenendo che tale previsione sanzionatoria ed eccezionale non operi nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, e ha quindi omesso ogni ulteriore statuizione sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base normativa dell'accertamento sintetico (redditometro) posto a fondamento degli avvisi di accertamento impugnati.
art. 6 del D.L. n. 193 del 2016
menzionato dalla parte ricorrente in relazione a una procedura di definizione agevolata delle pendenze tributarie, senza che la Corte ne ravvisi il collegamento con gli avvisi oggetto del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ne esclude l'applicazione nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, qualificando la norma come lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, quindi di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel testo unico sulle spese di giustizia.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia validamente al ricorso per cassazione, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio, senza procedere all'esame dei motivi di merito.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non coincide con il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso; perciò non consente l'automatica applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorrente non vittorioso.
- Le norme che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali, come quelle sul contributo unificato aggiuntivo, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati.
- Se la parte invoca una definizione agevolata o un condono per paralizzare il giudizio, deve chiarire e dimostrare il collegamento tra tale procedura e gli atti impositivi effettivamente impugnati.
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