Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19776/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che sosteneva di aver prestato attività subordinata come operaia qualificata presso un cannolificio, prima alle dipendenze del precedente titolare e poi del successore, che riteneva subentrato nell'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. In primo grado venivano riconosciuti sia il trasferimento d'azienda sia la natura subordinata del rapporto, con condanna del datore subentrante al pagamento di differenze retributive e al risarcimento del danno da omissione contributiva. La Corte d'appello riduceva l'importo liquidato, confermando però il danno previdenziale. In Cassazione il datore di lavoro deduceva: violazione degli artt. 2112, 2560 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando l'accertamento del trasferimento d'azienda e della subordinazione del rapporto; omessa corretta verifica dell'applicabilità del contratto collettivo invocato dalla lavoratrice e nullità/indeterminatezza del ricorso introduttivo; illegittimità della liquidazione equitativa delle differenze retributive in assenza di prova sull'an e sull'entità, nonché ultrapetizione per avere riconosciuto somme per dodici mesi l'anno anziché per nove. La lavoratrice proponeva ricorso incidentale lamentando che la Corte d'appello avesse ridotto il quantum per errata convinzione della mancata produzione del contratto collettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i primi tre motivi non si confrontassero con la ratio decidendi, perché miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, già coperti da doppia conforme, e non a denunciare correttamente una violazione di legge. In particolare, ha osservato che il richiamo all'art. 2560 c.c. era inconferente rispetto ai crediti di lavoro, soggetti alla disciplina speciale dell'art. 2112 c.c.; che la doglianza sulla chiamata in garanzia degli eredi del precedente titolare era non autosufficiente e comunque rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; che la liquidazione equitativa era consentita, in presenza di accertato rapporto subordinato e di insufficienza probatoria, come criterio utilizzabile per determinare la giusta retribuzione ex art. 36 Cost.; e che la censura di ultrapetizione non era adeguatamente autosufficiente. Conseguentemente, essendo tardivo il ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato inefficace. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale in favore dell'Erario e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Disciplina speciale applicabile ai crediti del lavoratore in caso di trasferimento d'azienda; rende inconferente il richiamo all'art. 2560 c.c. per i debiti di lavoro dell'azienda ceduta.

  • art. 2560 c.c.

    Richiamo ritenuto non pertinente rispetto alla responsabilità verso il lavoratore, poiché la materia è regolata dall'art. 2112 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare l'onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché orientata a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre ultrapetizione, ma la censura è stata ritenuta non autosufficiente e non decisiva rispetto alla liquidazione equitativa effettuata.

  • art. 114 c.p.c.

    Invocato per contestare la decisione equitativa; la Corte ha ritenuto che la pronuncia equitativa fosse comunque consentita nei limiti del caso.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma la censura si risolveva in un dissenso sulla ricostruzione fattuale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 421 c.p.c.

    Invocato nel contestare l'attività del giudice del lavoro nella determinazione del dovuto, senza incidere sulla ratio della decisione.

  • art. 432 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del credito, ritenuta dalla Corte compatibile con la determinazione giudiziale della retribuzione dovuta.

  • art. 36 Cost.

    Utilizzato come parametro per verificare la sufficienza e proporzionalità della retribuzione; la Corte ha ribadito che il giudice può determinare la giusta retribuzione anche equitativamente, con adeguata motivazione.

  • art. 2099 c.c.

    Fondamento del potere del giudice di determinare la retribuzione dovuta, anche ricorrendo a criteri equitativi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Rilevato il preclusivo effetto della doppia conforme rispetto alla ricostruzione fattuale non più sindacabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, ritenuto però non dovuto per il ricorso incidentale dichiarato inefficace, poiché la sanzione opera per rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti o in una rivalutazione del materiale probatorio.
  • In presenza di doppia conforme, l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito non è ulteriormente sindacabile in cassazione se non nei limiti strettamente consentiti dalla legge.
  • Nei rapporti di lavoro subordinato seguiti da trasferimento d'azienda, la responsabilità verso il lavoratore è regolata dall'art. 2112 c.c., che prevale sul regime generale dei debiti aziendali di cui all'art. 2560 c.c.
  • La determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, che può essere svolta anche con criteri equitativi, purché sorretta da motivazione e da elementi concreti del rapporto.
  • La censura di ultrapetizione richiede una puntuale e autosufficiente esposizione del contenuto della domanda e del decisum; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • Il ricorso incidentale proposto oltre il termine di legge è inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, e non dà luogo all'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni rigettate o dichiarate inammissibili nel merito.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.