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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16822/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna (rito abbreviato) per furto aggravato commesso in San Severo il 21/01/2016: (i) mancata applicazione dell'art.56, comma 4, cod. pen. (recesso attivo/ravvedimento operoso); (ii) errata applicazione dell'art.61 n.5 cod. pen. (circostanza aggravante per approfittamento di situazione di vulnerabilità, contestata in relazione al fatto notturno); (iii) violazione di legge per mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata (riferimento a giurisprudenza costituzionale sulla possibilità di prevalenza delle attenuanti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la doglianza: il recesso attivo (art.56, comma 4) non può essere riconosciuto quando l'azione è stata interrotta dall'intervento delle forze dell'ordine prima che l'agente, con condotta volontaria e autonoma, impedisse l'evento definitivo (impossessamento). Il secondo motivo è inammissibile per mancata deduzione in appello (non è stato esaminato dalla corte territoriale). Il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte riafferma la possibilità, secondo la giurisprudenza della Cassazione, di considerare la recidiva reiterata compatibile con il divieto di prevalenza delle attenuanti in determinati limiti, richiamando precedenti decisioni della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.56 cod. pen. (comma 4)

    Disciplina il recesso attivo/ravvedimento operoso: la circostanza attenuante sussiste solo se l'agente, con atto volontario e autonomo, impedisce il verificarsi dell'evento criminoso; l'interruzione dovuta all'intervento delle forze dell'ordine prima di un atto volontario di impedimento non vale come recesso attivo

  • art.61 n.5 cod. pen.

    Aggravante per aver commesso il fatto approfittando di circostanze di obiettiva vulnerabilità della vittima; la sola commissione del fatto di notte non è automaticamente sufficiente a configurare tale aggravante, che richiede specifici elementi dimostranti l'approfittamento della vulnerabilità

  • art.69, comma 4, cod. pen.

    Disciplina i limiti alla prevalenza delle attenuanti sulle cause ostative (recidiva reiterata); la questione è stata oggetto di interventi della Corte costituzionale: sebbene talune parti siano state dichiarate illegittime in specifici ambiti, la Suprema Corte evidenzia l'orientamento secondo cui la recidiva reiterata può giustificare il non riconoscimento della prevalenza delle attenuanti in concreto

  • art.99, comma 4, cod. pen.

    Norma sulla recidiva reiterata; nella valutazione delle circostanze il giudice di merito può ritenere che la recidiva impedisca la prevalenza delle attenuanti, purché motivato nei termini di diritto

  • art.616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere del versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o dichiarato manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale norma fissando l'importo di euro 3.000,00

  • artt. 624, 625 cod. pen.

    Prevedono il reato di furto e le aggravanti connesse (danno a veicoli, uso di strumenti per effrazione ecc.); sono le norme sostanziali cui si è fatto riferimento per la qualificazione del fatto

  • art.219, comma 3 R.D. n.267/1942

    Norma richiamata nella giurisprudenza costituzionale citata (riferimenti a pronunce su divieto di prevalenza di specifiche attenuanti sulla recidiva); la Corte costituzionale ha in taluni casi ritenuto la parte di art.69 c.4 illegittima ma la Cassazione segue orientamenti di compatibilità e bilanciamento

Massime di principio

  • Il recesso attivo (art.56, comma 4) richiede una condotta attiva, volontaria e autonoma dell'agente diretta a impedire il verificarsi dell'evento: l'interruzione dell'azione dovuta esclusivamente all'arrivo delle forze dell'ordine non configura il recesso.
  • Per ottenere il riconoscimento di una aggravante come l'art.61 n.5 è necessario dimostrare elementi concreti di approfittamento di una situazione di vulnerabilità: la sola commissione del fatto in orario notturno non è di per sé sufficiente.
  • Le censure relative a circostanze di fatto o aggravanti non dedotte o sviluppate in sede di appello possono essere inammissibili in cassazione se non sono state esaminate dal giudice di merito.
  • La valutazione della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è complessa e soggetta a principio di bilanciamento: se la recidiva è ritenuta significativa, può legittimamente impedire la prevalenza delle attenuanti, purché il giudice motivi adeguatamente.
  • Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso comportano conseguenze economiche (spese processuali e possibile versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.), salvo prova di colpa esente o posizione particolarmente priva di responsabilità nella proposizione del ricorso.

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