Cassazione Civile, Ordinanza n. 27082/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di una iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 eseguita nel 2004. I ricorrenti avevano già proposto un primo ricorso nel 2015, definito dalla CTP di Roma con sentenza passata in giudicato che aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile per incertezza del petitum, affrontando anche il merito e riconoscendo la legittimità dell’ipoteca. Nel 2017 i medesimi soggetti proposero un nuovo ricorso contro il medesimo atto. La CTR del Lazio dichiarò inammissibile il ricorso per due ragioni: giudicato esterno sulla precedente decisione e tardività, ritenendo decorso il termine ex art. 21 d.lgs. 546/1992. In cassazione i ricorrenti dedussero: (1) violazione dell’art. 2909 c.c. e omesso esame, sostenendo che la parte di motivazione sul merito della sentenza del 2016 non avrebbe avuto efficacia di giudicato perché la decisione era stata dichiarata inammissibile; (2) violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, assumendo che non vi fosse stata notificazione del provvedimento di ipoteca e che quindi non potesse ritenersi tardivo il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, assorbente e di più liquida soluzione, affermando che l’iscrizione ipotecaria non è un atto recettizio come gli atti impositivi: essa produce effetti immediati e, ai fini del termine per impugnarla, la notificazione può essere sostituita dalla piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente. Poiché i ricorrenti avevano certamente conosciuto l’iscrizione già nel 2015, quando proposero il primo ricorso, il nuovo ricorso del 2017 era tardivo. La sentenza impugnata è stata quindi confermata; le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l’efficacia di giudicato della parte della precedente sentenza che aveva esaminato il merito, ma la Corte non ha esaminato il motivo perché assorbito dal rigetto del secondo.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Invocato dai ricorrenti per omesso esame e omessa motivazione su fatti decisivi; anche questo profilo è rimasto assorbito.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato"
Il termine di impugnazione decorre dalla notificazione dell’atto; per l’iscrizione ipotecaria, tuttavia, la notificazione può essere supplita dalla piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente.
art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L’iscrizione ipotecaria è qualificata come atto con effetto immediato, non recettizio, impugnabile entro sessanta giorni dalla piena conoscenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione non ha natura recettizia: produce effetti immediati e non richiede, per la sua efficacia, una notificazione costitutiva analoga a quella degli atti impositivi.
- Per l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21 d.lgs. 546/1992 decorre dalla piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente, che può sostituire la notificazione.
- Nei giudizi tributari, la prova della tempestività del ricorso deve essere fornita dal ricorrente con riguardo alla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto impugnato.
- Quando il contribuente abbia già avuto piena conoscenza dell’iscrizione ipotecaria e l’abbia già contestata in precedenza, un nuovo ricorso proposto oltre sessanta giorni da tale conoscenza è inammissibile per tardività.
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