Sentenza del 30/10/2015 n. 22232 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata formulazione del quesito di diritto previsto dall’art. 366-bis c.p.c. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La decisione sfavorevole dei giudici tributari di merito è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, denunciando omessa pronuncia sulla questione relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131 del 1986, in materia di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro conseguente alla cessione di un’azienda. Tuttavia, trattandosi di una sentenza d’appello depositata prima del 4 luglio 2009, il ricorso era soggetto all’obbligo di formulare uno specifico quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c.; tale quesito non è stato inserito al termine dell’unico motivo di ricorso.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi relativi a sentenze d’appello depositate nel periodo in cui la norma era applicabile, ciascun motivo fondato su una violazione o falsa applicazione di legge doveva concludersi con uno specifico quesito di diritto. La mancata formulazione del quesito comporta l’inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52
Le disposizioni riguardano i poteri dell’amministrazione finanziaria in materia di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, anche in relazione al valore dei beni o dell’azienda oggetto dell’atto registrato. Nel caso concreto la Corte non ha esaminato nel merito la loro applicazione, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un vizio processuale.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è soggetto a un requisito formale obbligatorio, la sua omissione può determinare l’inammissibilità senza che la Corte esamini le questioni sostanziali dedotte.
- Per gli atti processuali regolati dall’art. 366-bis c.p.c., occorreva formulare uno specifico quesito di diritto al termine di ciascun motivo che denunciasse violazione o falsa applicazione di legge.
- La Corte di cassazione non può normalmente correggere o integrare l’assenza di un requisito essenziale del ricorso; la precisione nella redazione dell’atto è quindi determinante.
- In materia di imposta di registro, le contestazioni sui poteri di rettifica dell’amministrazione devono essere esaminate nel merito solo se il ricorso supera previamente i requisiti di ammissibilità e le precedenti decisioni sono censurate con motivi correttamente formulati.
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