Sentenza n. 2637/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della nota Prot. n. 0001929/2026 del Comune di Ponte Lambro del 6 marzo 2026, della delibera di Giunta Comunale n. 6 del 20 gennaio 2026, recante adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, nella parte in cui prevede tra gli obiettivi 2026 la “Rivitalizzazione della Fiera di Lezza” pubblicata il 2.02.2026 fino al 17.02.2026 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di approvazione del PIAO 2026-2028, nella parte relativa alla rivitalizzazione della Fiera di Lezza, e diniego di patrocinio e concessione di suolo pubblico per l’edizione 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ricorrente, costituita nel 2019 e operativa dal 2022, aveva organizzato la Fiera di Lezza fino al 2025 mediante concessioni di occupazione di suolo pubblico. Per l’edizione 2026 ha impugnato il diniego comunale di patrocinio e concessione del suolo pubblico nonché la delibera di Giunta recante il PIAO 2026-2028, nella parte in cui prevedeva la rivitalizzazione della Fiera mediante un avviso pubblico per l’acquisizione di proposte e iniziative. Ha dedotto: sviamento ed uso distorto del PIAO, con violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e tipicità dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e difetto di motivazione; difetto di istruttoria e illogicità manifesta per mancata considerazione dell’esperienza maturata; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; lesione del legittimo affidamento derivante dalla precedente collaborazione con il Comune. Ha chiesto anche la sospensione cautelare, prospettando l’imminenza dell’evento e il pregiudizio economico e reputazionale derivante dall’esclusione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti attuativi del nuovo modello organizzativo, tra cui l’avvio della procedura di co-progettazione, l’avviso pubblico, gli atti conclusivi e l’elenco degli enti ammessi.
La decisione
Il TAR, definendo il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, prescindendo dall’esame della tardività della memoria di replica. L’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e deve consistere in un’utilità effettiva ottenibile mediante la decisione. Il PIAO, nella parte impugnata, aveva natura di atto di programmazione interna e di macro-organizzazione: si limitava a indicare l’obiettivo della rivitalizzazione della Fiera mediante un futuro avviso, senza fissare requisiti di partecipazione, criteri selettivi o clausole immediatamente preclusive. La lesione non derivava quindi direttamente dal PIAO, ma dagli atti successivi di attuazione, che avevano disciplinato la co-progettazione e prodotto i relativi esiti. Poiché tali atti non erano stati impugnati, l’eventuale annullamento del PIAO e del diniego non avrebbe procurato all’associazione alcuna utilità concreta e attuale, soprattutto con riferimento all’edizione 2026. Inoltre, la ricorrente non aveva partecipato alla procedura selettiva, nonostante la riapertura dei termini, e non aveva dedotto clausole immediatamente escludenti né impugnato l’indizione della procedura. Era pertanto priva anche di una posizione giuridica differenziata per contestarne gli esiti. Quanto agli anni successivi, la lesione non si era ancora concretizzata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti, quando la causa è definibile immediatamente.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili nel processo amministrativo, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l’art. 100 c.p.c. sull’interesse ad agire.
art. 100 c.p.c.
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse
L’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e deve consistere in un’utilità concreta, attuale e giuridicamente apprezzabile ottenibile dalla pronuncia.
art. 3 l. 241/1990
La sua violazione era stata dedotta dalla ricorrente per difetto di motivazione, ma il TAR non ha esaminato il merito dei motivi, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 55 d.lgs. 117/2017
Costituiva la base normativa della procedura pubblica di co-progettazione avviata dal Comune; gli atti relativi a tale procedura rappresentavano i provvedimenti concretamente lesivi da impugnare.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere nel processo amministrativo deve essere concreto, attuale e strumentale al conseguimento di un’utilità effettiva; non è sufficiente una lesione meramente potenziale o l’astratta idoneità dell’azione a incidere sull’assetto amministrativo.
- Gli atti generali, programmatori e di macro-organizzazione sono immediatamente impugnabili soltanto quando producano direttamente una lesione attuale della posizione giuridica del destinatario; se necessitano di successivi atti applicativi, la lesione deve essere contestata impugnando tempestivamente questi ultimi.
- Quando gli atti esecutivi di un atto programmatico hanno disciplinato una procedura selettiva e ne hanno definito gli esiti, l’annullamento del solo atto programmatico e di un provvedimento non direttamente risolutivo non procura un’utilità concreta al ricorrente che non abbia impugnato gli atti attuativi lesivi.
- Il soggetto che non partecipa a una procedura selettiva, senza contestare l’indizione o clausole immediatamente escludenti, non dispone di legittimazione e interesse a contestarne gli esiti, essendo titolare di un interesse di mero fatto.
- La durata pluriennale di un atto programmatorio non rende di per sé attuale la lesione: per gli esercizi futuri l’interesse sussiste solo quando la lesione della posizione giuridica si sia concretamente verificata.
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