Cassazione Penale, Sentenza n. 1675/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del riesame che confermava il decreto di sequestro preventivo di immobili disposto nei confronti di Zaurrini Remo per l'ipotesi di lottizzazione abusiva e attività di smaltimento illecito di rifiuti su un'area di circa 19.000 m2 (particelle catastali 258, 259, 107, 126) in Fasano. Le doglianze principali sono: (1) prescrizione dei reati e quindi illegittimità del sequestro; (2) vizio di motivazione circa la mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi della lottizzazione abusiva in relazione agli immobili delle ricorrenti (sostengono che le loro abitazioni siano completate, condonate e separate dalle aree su cui si sarebbero svolte le attività illecite); (3) rilevanza della provenienza dell'immobile da divisione ereditaria (art. 30, comma 10, d.P.R. 380/2001) che escluderebbe la lottizzazione negoziale; (4) buona fede delle ricorrenti e loro estraneità al reato; (5) assenza del periculum in mora e quindi carenza dei presupposti per il sequestro preventivo. Zaurrini Ines ha dedotto in via autonoma la propria esclusiva titolarità e legittima detenzione dell'immobile e la mancata disponibilità dello stesso da parte dell'indagato, nonché l'erronea valutazione del presupposto del pericolo.
La decisione
I ricorsi congiunti di Fanizza Francesca e Zaurrini Loredana sono stati rigettati; il ricorso di Zaurrini Ines è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato il sequestro preventivo ritenendo che: (i) non è maturata la prescrizione perché l'attività edificatoria era ancora in corso (ultimi interventi edili e nuovi volumetri rilevati nelle fotografie e nella comunicazione di notizia di reato); (ii) esistevano opere di urbanizzazione primaria sulle particelle 258 e 259 e la documentazione fotografica e i riscontri operati dalla P.G. dimostravano la disponibilità dei beni anche da parte dell'indagato (spianamento rifiuti, deposito materiali, presenza di rifiuti e parti di veicoli); (iii) la qualità di erede non esclude la responsabilità quando l'eredità è intervenuta mentre l'illecito permanente era in corso; (iv) il terzo che reclama la restituzione di cose sequestrate deve provare titolo, estraneità al reato e buona fede (assenza di negligenza che abbia reso possibile l'uso illecito); (v) il periculum in mora sussisteva per il concreto rischio di incremento del carico urbanistico e per il pregiudizio al territorio e all'ambiente derivante dall'attività di smaltimento illecita documentata. Conseguenze pratiche: mantenimento della misura cautelare reale (sequestro), rigetto dei ricorsi con condanna delle ricorrenti alle spese processuali; per l'inammissibilità del ricorso di Zaurrini Ines è stata disposta a norma dell'art. 616 c.p.p. l'incombente di spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende di € 3.000,00.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia), art. 30, comma 10
La disciplina esclude che la lottizzazione negoziale si configuri con la mera divisione ereditaria; tuttavia la Corte osserva che tale esclusione non opera se l'erede riceve i beni mentre l'illecito permanente è ancora in corso, poiché l'erede subentra nella posizione di fatto e di diritto del dante causa
d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 181, commi 1-quinq. e 2
La norma è richiamata in relazione alle prescrizioni paesaggistiche e ai vincoli sull'area; la Corte tiene conto della rilevanza di vincoli paesaggistici nel giudicare la rilevanza degli interventi e l'esigenza di tutela del territorio
cod. proc. pen., art. 321
Richiamato nel contesto delle doglianze sul pericolo di reiterazione; la Corte chiarisce che la misura reale è stata giustificata non dal pericolo di reiterazione ma dal pericolo di incremento del carico urbanistico e del pregiudizio al territorio
cod. proc. pen., art. 616
Applicato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso di Zaurrini Ines: in presenza di inammissibilità non colposa, l'art. 616 comporta l'onere delle spese del procedimento e il pagamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per la lottizzazione abusiva la prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto concreto che realizza l'illecito (es. ultimazione dei manufatti, opere di urbanizzazione, atti di trasferimento); se l'attività edificatoria prosegue, la prescrizione non matura.
- La qualità di erede non garantisce lo status di terzo estraneo quando l'eredità viene a costituirsi mentre l'illecito permanente è già in corso: l'erede subentra nella posizione dell'autore dell'illecito.
- Il terzo che chiede la restituzione di beni sequestrati deve provare sia il titolo (proprietà o altro diritto reale), sia l'estraneità al reato e la buona fede (ossia l'assenza di negligenza che abbia reso possibile l'uso illecito della cosa). È insufficiente la mera dichiarazione o documentazione formale se elementi probatori contraddicono tale versione.
- Il sequestro preventivo di immobili può essere mantenuto anche se gli immobili appaiono completati, quando la libera disponibilità rischi di aggravare il carico urbanistico o il danno ambientale; elementi quali fotografie, depositi di rifiuti e attività di smaltimento illecito giustificano il periculum in mora.
- In situazioni simili, il buon approccio difensivo per terzi proprietari è raccogliere e produrre tempestivamente prove forti di titolo, separazione materiale e giuridica dalle attività contestate, documentazione che provi l'assenza di lavori recenti o interventi e l'assenza di disponibilità effettiva da parte dell'indagato; l'onere della prova è stringente.
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