Sentenza n. 239/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 300/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 quale contributo alla sua formazione professionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, n. 300/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente e all'accredito di complessivi euro 3.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 300/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, tramite Carta elettronica del docente, e aveva condannato il Ministero all'erogazione della prestazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 27 ottobre 2025, ed è stata notificata al Ministero il 18 febbraio 2025. Nonostante la notifica, l'Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. È inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale del giudice del lavoro era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza adempimento. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza n. 300/2024, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza di fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari, in considerazione della serialità e della sostanziale standardizzazione dell'attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza per l'inadempimento dell'Amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso per l'esecuzione del giudicato.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico annuale destinato alla formazione e all'aggiornamento del personale docente tramite Carta elettronica del docente.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica del docente, alle quali deve conformarsi l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di un'amministrazione statale quando una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata, non sia stata eseguita e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare tutti gli atti necessari a dare piena e concreta esecuzione al comando contenuto nel giudicato, entro un termine determinato.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l'intervento all'eventuale persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente della stessa amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per le funzioni commissariali; in caso di incapienza dei fondi, il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 299/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →