Cassazione Penale, Sentenza n. 20365/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il PM impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord che non ha convalidato l'arresto in flagranza di Aniello Miraglia per il fatto contestato come furto di energia elettrica (art. 624, con riferimento all'art. 625 n.2, seconda ipotesi, e circ. aggrav. art. 61 n.7 c.p.). Il ricorrente sostiene che l'indagato avesse effettuato un allaccio privato al cavo montante ENEL con manomissione violenta del misuratore, configurando la circostanza aggravante della "violenza sulle cose" (prima parte dell'art. 625 n.2), con conseguente obbligatorietà dell'arresto in flagranza. Denuncia inoltre presunta contraddittorietà della motivazione del Tribunale e erronea applicazione di norme (richiamando anche l'art. 380 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del PM. Ha ritenuto infondato il motivo centrale: dal quadro fattuale (e dalla contestazione) emerge un allaccio abusivo alla rete elettrica che realizza l'uso di un mezzo fraudolento per consumare energia senza contabilizzazione, ma non la manomissione del misuratore con rottura, danno o trasformazione della cosa. Pertanto non si configura la circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui alla prima parte dell'art. 625 n.2 c.p., che sarebbe titolo per l'arresto obbligatorio in flagranza. La circostanza aggravante in ipotesi è quella dell'uso del mezzo fraudolento, per la quale l'arresto non è obbligatorio. Inoltre la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato la gravità indiziaria in senso ampio, considerando anche entità dell'energia sottratta, la personalità dell'indagato (atteggiamento collaborativo) e l'esiguità precedenti: elementi che legittimano la non convalida dell'arresto.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Fatto contestato come sottrazione di energia (furto): la Corte considera integrato il reato contestato sulla base dell'allaccio abusivo alla rete elettrica.
art. 625 n.2 c.p.
La Corte distingue la prima parte (violenza sulle cose) — che richiede manomissione con rottura, guasto, danno, trasformazione o mutamento di destinazione che imponga ripristino — dalla seconda ipotesi (uso di mezzi fraudolenti). Nel caso di semplice allaccio/manipolazione senza danneggiamento del misuratore non si configura la violenza sulle cose.
art. 61 n.7 c.p.
Aggravante richiamata nella contestazione; la Corte valuta quale specifica circostanza aggravante sia effettivamente sostenuta dai fatti (uso di mezzo fraudolento) e quale no (violenza sulle cose).
art. 380 c.p.p.
Norma processuale richiamata dal ricorrente circa i vizi di motivazione: la Corte ritiene che il giudice del merito abbia valutato adeguatamente gli elementi ai fini della convalida dell'arresto, escludendo la violazione dedotta.
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018 Rv. 274771)
Richiamata per affermare che la semplice manipolazione o allaccio che non provochi danneggiamento non integra la violenza sulle cose; è coerente con la decisione resa.
Massime di principio
- Un allaccio abusivo alla rete elettrica può integrare il furto di energia mediante mezzo fraudolento senza configurare contemporaneamente la violenza sulle cose: la qualificazione dipende dalla presenza di una manomissione che provochi danno/rottura o necessità di ripristino del bene.
- La violenza sulle cose (art. 625 n.2, prima parte) richiede un intervento sulla cosa che determini rottura, danno, trasformazione o mutamento di destinazione; semplici manipolazioni non sono sufficienti.
- La sussistenza dell'aggravante giuridica è decisiva anche per stabilire l'obbligatorietà o la facoltatività dell'arresto in flagranza: se l'aggravante configurata è quella dell'uso di mezzi fraudolenti, l'arresto non è obbligatorio.
- Nella valutazione della convalida dell'arresto il giudice deve considerare non solo il quadro indiziario, ma anche elementi personali (comportamento collaborativo, precedenti) e l'entità del fatto; tali elementi possono giustificare la non convalida anche in presenza di indizi.
- In sede di impugnazione cautelare/processuale il ricorso del PM può essere rigettato se la qualificazione giuridica dei fatti operata dal giudice di merito è coerente e motivata con riferimento a dati fattuali e giurisprudenziali.
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