Cassazione Penale, Sentenza n. 17812/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere confermata in riesame. Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di gravi indizi per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, deducendo che i rapporti di compravendita, limitati a circa un mese, non dimostrerebbero stabilità, durevolezza ed esclusività richieste per la partecipazione al sodalizio; 2) la illegittimità della contestazione della circostanza aggravante dell'ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990) per il capo 27, richiamando una sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva escluso tale aggravante per correi e censurando le modalità di campionamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: le censure erano sostanzialmente critiche sul piano fattuale e motivazionale e non contenevano argomentazioni idonee a dimostrare violazioni di diritto valutabili in sede di legittimità; la rivalutazione del quadro indiziario è preclusa in cassazione. Quanto al merito dei rilievi, la motivazione impugnata è ritenuta logica e sufficiente: è stata riscontrata la sussistenza di gravi indizi circa la partecipazione del ricorrente al sodalizio (ruolo di fornitore con contatti, costanza e consistenza delle forniture, modalità di pagamento) e le analisi tossicologiche preliminari hanno evidenziato una quantità di principio attivo superiore alla soglia per l'aggravante, rimettendo al giudizio di merito l'ulteriore accertamento tecnico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Articolo richiamato per la configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione, valutando elementi quali ruolo stabile di fornitore, contatti e modalità di pagamento
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Riferito ai reati-scopo (illecita detenzione/traffico di stupefacenti) per i quali è contestata anche la circostanza aggravante dell'ingente quantità
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2
Norma dell'aggravante per l'ingente quantità; la Corte ha ritenuto che le analisi preliminari indichino superamento della soglia, riservando al giudizio di merito l'accertamento tecnico definitivo
cod. pen., artt. 81 e 110
Richiamati in relazione alla partecipazione e alla cooperazione nei delitti (concorso di persone e causa di giustificazione/aggiunta di reati), ma la decisione si concentra sulla valutazione indiziaria
cod. proc. pen., art. 606
Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure mosse non rientrassero nei motivi deducibili perché erano mere critiche di merito/fattuali
cod. proc. pen., art. 616
Prevede l'onere del pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte con fissazione equitativa di €3.000,00
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che non sono emersi elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In cassazione contro misure cautelari è essenziale formulare censure di diritto ben motivate: la mera richiesta di rivalutazione degli indizi o critiche fattuali è generalmente inammissibile.
- Per contestare la sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) occorre confrontarsi specificamente con i requisiti giuridici dell'associazione (stabilità, durevolezza, vincolo associativo) e non limitarsi ad osservazioni generiche sul breve arco temporale.
- L'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità in un procedimento collegato non costituisce automaticamente prova contraria in altri procedimenti: valutazioni tecniche come analisi tossicologiche possono giustificare il mantenimento della contestazione, rimettendo al giudizio di merito l'accertamento definitivo.
- Se si intende incidere sulle risultanze tecniche (es. campionamento, calcolo del principio attivo), è necessario produrre o indicare elementi tecnico-scientifici specifici che dimostrino vizi nella metodologia, altrimenti la censura sarà considerata una critica di merito.
- In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata a spese e a versare somme alla Cassa delle ammende; pertanto la strategia difensiva in cassazione deve essere selettiva e fondata su punti di diritto effettivamente deducibili.
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