Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02609/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore collocato in mobilità in base a un accordo sindacale antecedente al 30 aprile 2010 chiedeva che il trattamento pensionistico gli fosse fatto decorrere dall’1 aprile 2012 anziché dall’1 gennaio 2013. La domanda si fondava sulla disciplina di salvaguardia per gli esodati e sull’assunto di aver maturato entro il 31 dicembre 2011 il requisito contributivo di 40 anni, con conseguente applicazione integrale della normativa previgente, comprensiva della clausola che sottraeva il caso alle nuove regole introdotte dalla riforma Fornero. Il ricorrente censurava la sentenza d’appello per violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato anche la disciplina del differimento di dodici mesi della decorrenza della pensione prevista dalla normativa previgente, e per omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla collocazione in mobilità in forza di accordo sindacale anteriore al 30 aprile 2010 e dal maturarsi dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che la disciplina di salvaguardia per i lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 comporta l’applicazione della normativa previgente nella sua interezza, non solo quanto ai requisiti di accesso ma anche quanto al regime delle decorrenze, inclusa la finestra personalizzata di dodici mesi prevista dal d.l. n. 78 del 2010. Ha inoltre escluso che vi fosse un giudicato interno utile a spostare in avanti il momento di maturazione del requisito contributivo, osservando che il completamento della ricongiunzione contributiva era essenziale per il perfezionamento dell’anzianità richiesta. Di conseguenza ha confermato la decisione che faceva decorrere la pensione dall’1 gennaio 2013, rigettando il ricorso e ponendo le spese a compensazione; ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 5, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214

    richiamato dal ricorrente come base della retrodatazione, ma la Corte lo legge nel contesto della disciplina di salvaguardia complessiva che rinvia alla normativa previgente solo per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011

  • art. 24, commi 4, 14 e 15, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214

    introducono un meccanismo di salvaguardia che fa sopravvivere la disciplina previgente per determinate categorie e nei limiti delle risorse stanziate; la salvaguardia opera per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011

  • art. 12, commi 1, 2 e 5, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122

    la Corte ritiene che faccia parte della disciplina previdenziale previgente da applicare integralmente ai soggetti salvaguardati, incluso il differimento di dodici mesi della decorrenza del trattamento

  • art. 1, comma 5, lett. a), L. 23 agosto 2004, n. 243

    richiamato nel motivo di ricorso insieme alla normativa pensionistica previgente, senza autonoma trattazione decisiva nel dispositivo

  • art. 1, comma 29, L. 8 agosto 1995, n. 335

    richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme previdenziali, senza autonoma trattazione decisiva nel dispositivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per la censura di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per la censura di omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La clausola di salvaguardia prevista per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011 comporta l’applicazione della normativa previgente nella sua interezza, comprensiva anche del regime delle decorrenze, salvo diversa previsione espressa.
  • La salvaguardia previdenziale non cristallizza in modo assoluto la disciplina anteriore, ma ne recepisce anche gli effetti temporali e differiti già previsti da norme anteriori alla riforma.
  • Quando il perfezionamento del requisito contributivo dipende da un procedimento di ricongiunzione, il momento rilevante è quello in cui la ricongiunzione si conclude e il requisito risulta effettivamente maturato.
  • La deduzione di un giudicato interno è inconferente se il punto controverso coincide con il nucleo decisivo dell’accertamento compiuto dai giudici di merito e contestato nel ricorso.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può risolversi in una diversa valutazione del fatto già esaminato dal giudice di merito, quando la decisione impugnata abbia affrontato il fatto asseritamente omesso.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.